Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
L’articolo 8a si applica agli istituti per mezzi di pagamento che emettono un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile. Esso contiene disposizioni specifiche che riguardano tali istituti in qualità di emittenti del suddetto mezzo di pagamento. Gli obblighi si applicano in relazione a questo mezzo di pagamento.
Gli obblighi relativi alle altre attività degli istituti per mezzi di pagamento e di altri intermediari finanziari, comprese quelle riguardanti i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, non vengono disciplinati ad hoc. Gli intermediari finanziari (compreso l’istituto per mezzi di pagamento che ha emesso il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile) possono ad esempio offrire servizi di portafogli elettronici per i loro clienti. In questo caso adempiono gli obblighi generali di diligenza in relazione alla loro clientela, compreso il rispetto della cosiddetta «travel rule» (ossia l’identificazione preliminare dei portafogli elettronici per le transazioni da o verso portafogli elettronici della loro clientela), e devono tenere conto anche del profilo di rischio dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. Questo dipende dalla loro configurazione (ad es. in relazione alle misure adottate per limitare i rischi in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, come un codice che consenta il blocco, il congelamento e il ritiro, il «whitelisting» o in relazione al modello aziendale come l’utilizzo di pagamenti nel contesto dell’Internet delle cose [«Internet of Things»] ecc.).
Non vengono disciplinate separatamente neppure altre stablecoin utilizzate come mezzi di pagamento crittografici ai sensi della legge, in particolare le stablecoin emesse nel quadro delle eccezioni previste (cfr. art. 12a LIsFi), i cui emittenti tengono conto in particolare della prassi dell’autorità di vigilanza competente (per la FINMA, cfr. la comunicazione sulla vigilanza 06/2024).
Per gli istituti per mezzi di pagamento in qualità di emittenti di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, il capoverso 1 stabilisce che devono osservare gli obblighi di cui agli articoli 3–8 e 9–11 per l’emissione e il ritiro di tale mezzo di pagamento crittografico di valore stabile. Si chiarisce così che l’obbligo non si applica allo stesso modo per le transazioni o i detentori sul mercato secondario (riguardo a quest’ultimo, v. cpv. 2 e 3).
Per l’emissione, l’istituto per mezzi di pagamento in qualità di emittente trasferisce il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile al primo detentore (mercato primario). Per il ritiro, l’istituto per mezzi di pagamento in qualità di emittente riceve il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile dall’ultimo detentore, dietro emissione del controvalore in valuta nazionale («redemption»). Per l’emissione e il ritiro, l’istituto per mezzi di pagamento deve osservare gli obblighi di diligenza, in particolare gli obblighi CDD e KYC, in relazione al primo e all’ultimo detentore, così come l’obbligo di notifica al MROS. Per il ritiro, l’emittente, ai fini dell’adempimento dei suoi obblighi di diligenza e di notifica, può utilizzare abitualmente anche le informazioni risultanti dall’analisi dello storico della blockchain, come per i beni crittografici.
Il capoverso 2 specifica l’obbligo, per gli istituti per mezzi di pagamento in qualità di emittenti di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, di adottare provvedimenti organizzativi in riferimento al mezzo di pagamento crittografico di valore stabile da essi emesso (art. 8). L’articolo 8a capoverso 2 stabilisce che gli istituti per mezzi di pagamento in qualità di emittenti di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile devono garantire che il rischio relativo all’utilizzo del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile sul mercato secondario sia valutato prima dell’emissione, nonché adeguatamente registrato, limitato e sorvegliato nel quadro della gestione dei rischi.
Sul mercato secondario, dopo l’emissione e prima del ritiro, il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile viene trasferito fra altri detentori. Diversamente dal denaro contante, in virtù delle possibilità tecniche (codice del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, blockchain), l’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente, ha la possibilità di