Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

esercitare un’influenza anche sul mercato secondario.133 Ha dunque senso che tale istituto per mezzi di pagamento, quando adotta provvedimenti organizzativi secondo l’articolo 8, debba tenere conto anche delle possibilità tecniche sul mercato secondario. Quanto precede vale a prescindere dall’indirizzo del portafoglio elettronico sul quale si trova il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile. In particolare, le transazioni avvengono sulla blockchain (mondo virtuale), cosicché le considerazioni legate alla territorialità non costituiscano una barriera.

Tale obbligo subentra già prima dell’emissione, durante i lavori preparatori per il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile. In sede di concezione, pianificazione e sviluppo occorre considerare anche i rischi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nonché di violazione delle misure coercitive secondo la LEmb, e adottare i provvedimenti necessari per la gestione e la riduzione dei rischi. I provvedimenti per l’intero ciclo di vita del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile devono essere determinati, attuati nei lavori preparatori (ad es. per la configurazione del codice del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile) e descritti nel libro bianco (v. cpv. 5).

In tale contesto, l’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente, è responsabile dell’adeguatezza dei provvedimenti. A tal fine, prima dell’emissione deve effettuare una valutazione dei rischi che tenga conto in particolare del relativo modello aziendale (ad es. il segmento di clienti target). Inoltre, tale valutazione deve essere costantemente adeguata, in particolare sulla base della sorveglianza dei rischi sul mercato secondario. I provvedimenti, in considerazione della valutazione dei rischi (adeguata), devono tutelare in modo appropriato l’integrità della piazza finanziaria. Quanto più alta è la valutazione dei rischi, tanto più incisivi devono essere i provvedimenti.

A tale scopo è necessaria la sorveglianza del mercato secondario: l’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente, sorveglia i rischi relativi all’utilizzo del proprio mezzo di pagamento crittografico di valore stabile a livello globale e intraprende all’occorrenza i provvedimenti necessari. L’estensione della sorveglianza (tracciamento di notizie negative, analisi della blockchain, segnalazioni di altri istituti per mezzi di pagamento ecc.) è stabilita sulla base dei rischi, in particolare in linea con il modello aziendale (valutazione dei rischi prima dell’emissione, aggiornamento sulla base delle evidenze ottenute dall’attività di sorveglianza). Da un lato, le evidenze ottenute dall’attività summenzionata devono essere tenute in considerazione per l’aggiornamento della valutazione dei rischi; dall’altro, per l’aggiornamento dei provvedimenti adeguati.

Il capoverso 2 stabilisce inoltre che per la determinazione dei provvedimenti si deve tenere adeguatamente conto delle possibilità tecniche. Così si garantisce che gli emittenti includano gli sviluppi tecnici nella loro analisi.

Per una tecnologia in così rapida evoluzione quella relativa ai beni crittografici, la futura adeguatezza di questi e altri provvedimenti deve essere valutata in base allo stato attuale della scienza134. L’istituto per mezzi di pagamento che agisce in qualità di emittente del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile è responsabile dell’adeguatezza dei propri provvedimenti e deve eventualmente aggiornarli (ad es. sulla base dell’evoluzione tecnologica o di quanto osservato durante la sorveglianza dei rischi sul mercato secondario). Ai fini dell’autorizzazione e per le attività di vigilanza, esso deve dimostrare alla FINMA l’adeguatezza

133 Riguardo alle possibilità tecniche anche sul mercato secondario, cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), capitoli 3.2–3.5, pag. 6 segg., 23 giugno 2025.

134 Riguardo allo stato della scienza, cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), capitoli 3.2–3.5, pag. 6 segg., 23 giugno 2025.