Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi da un istituto per mezzi di pagamento controllato dalla persona condannata. Anche se l’ordine da parte di un’autorità sarà probabilmente il caso normale, il ritiro potrebbe anche avvenire su iniziativa dell’istituto emittente.
Il ritiro di una stablecoin non pregiudica il principio di territorialità, poiché le transazioni avvengono sulla blockchain, ossia un ambiente virtuale, decentralizzato e plurimo. Pertanto, le modifiche della blockchain si verificano nel cloud e non in un territorio specifico. Le autorità possono quindi ordinare all’istituto per mezzi di pagamento il ritiro di un mezzo di pagamento crittografico determinabile da esso emesso.
Il capoverso 5 prescrive che i provvedimenti adottati secondo i capoversi 2–4 siano descritti nel libro bianco. In particolare occorre descrivere il «blacklisting», comprese le eventuali possibilità a disposizione dei detentori dei portafogli elettronici destinatari o mittenti di mettersi in contatto con l’istituto per mezzi di pagamento (emittente del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile) in caso di blocco o congelamento. Gli emittenti di Paesi esteri (dell’UE), ad esempio, prevedono diverse possibilità di contatto, che sia tramite una pagina web, un modulo online o offline per posta elettronica, per telefono o per iscritto. Le informazioni possono includere anche la procedura e le scadenze e/o il processo interno (ad es. un membro del team del servizio clienti registra il caso, il manager del servizio clienti lo esamina e lo trasmette al team del servizio giuridico). Vengono inoltre indicate le vie legali (giurisdizione, tribunale arbitrale o simili).
Art. 8b
L’attuale articolo 8a diventa l’articolo 8b.
Art. 32a e 32b Progetti pilota relativi allo scambio di informazioni
Negli ultimi anni i PSI, talvolta designati anche come partenariati pubblico-privati, si sono affermati quale strumento valido e innovativo per rafforzare l’efficacia e la prevenzione nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, l’elusione delle sanzioni e altre forme di criminalità finanziaria. Questi partenariati tra autorità statali di vigilanza e di perseguimento penale da un lato e istituti finanziari privati dall’altro consentono uno scambio di informazioni strutturato e un lavoro di prevenzione coordinato, che né il settore pubblico né quello privato sarebbero in grado di sostenere da soli. Attraverso lo scambio di conoscenze su nuovi metodi, tendenze e rischi geografici, gli intermediari finanziari, le autorità di perseguimento penale e altre autorità possono affinare le loro analisi dei rischi e reagire in modo più specifico alle nuove minacce. Grazie all’accorpamento di risorse, dati e competenze, vengono a crearsi effetti sinergici, determinanti nel consentire l’individuazione tempestiva della criminalità organizzata. Negli ultimi dieci anni numerosi Paesi hanno sviluppato PSI, tra cui anche importanti piazze finanziarie come il Regno Unito e Singapore. Le strutture di governance dei PSI si basano sulla parità di diritti e sulla fiducia reciproca. Spesso le decisioni vengono adottate in seno a organismi congiunti, gruppi di lavoro o assemblee plenarie.
I PSI possono essere suddivisi in due categorie principali in base alla natura delle informazioni scambiate e alla finalità. Nell’ambito dei partenariati a orientamento strategico vengono scambiati dati aggregati e non personali, analisi delle tendenze, tipologie e indicatori. Lo scopo è ottenere una comprensione comune dei nuovi rischi, metodi e punti deboli a livello geografico, senza tuttavia condividere dati concreti dei clienti. Con il partenariato Swiss Financial Intelligence Public Private Partnership (Swiss FIPPP), istituito nel novembre del 2024 tra MROS e istituti finanziari svizzeri, anche la Svizzera dispone ora di un tale meccanismo.