Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
la cui durata è limitata a quattro anni. Anche nel settore finanziario si sta sempre più affermando l’approccio «collective ownership», in base al quale i rischi per la reputazione della piazza finanziaria svizzera associati al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e all’elusione delle sanzioni sono considerati una sfida comune per il settore finanziario e per le autorità competenti.
4.8 Legge del 22 giugno 2007143 sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 15 cpv. 2 lett. abis
Nella presente disposizione, gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 1b LBCR sono sostituiti dagli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera f LIsFi (istituti per mezzi di pagamento) e non è più determinante la somma di bilancio, bensì l’entità degli averi dei clienti conservati. Inoltre, vengono inseriti gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera g (istituti di servizi per beni crittografici), la cui regolamentazione è analoga a quella delle società di intermediazione mobiliare, ma per i quali, in presenza di una mera attività di conservazione, è determinante l’entità dei beni crittografici di negoziazione conservati. Dal punto di vista dei costi, le nuove categorie di autorizzazione non devono essere considerate ambiti di vigilanza a sé stanti.
Art. 29a Forma dell’adempimento dell’obbligo d’informazione e di notifica
Cpv. 1–3
Già oggi, la FINMA svolge le procedure di vigilanza perlopiù in forma digitale. Oltre alla digitalizzazione, anche la standardizzazione delle interfacce e dei processi costituisce un presupposto fondamentale per una vigilanza efficiente e basata sui dati. Finora, l’articolo 29 LFINMA non conteneva prescrizioni vincolanti sulla forma prevista per l’adempimento dell’obbligo d’informazione e di notifica. Per portare avanti la digitalizzazione e garantire l’uniformità delle procedure di vigilanza, con l’introduzione di un nuovo articolo 29a in aggiunta all’obbligo d’informazione e di notifica di cui all’articolo 29 LFINMA, s’intende creare nel capoverso 1 una base legale in virtù della quale, in sostituzione della precedente corrispondenza scritta con la FINMA, dovrà applicarsi la forma elettronica per l’adempimento dell’obbligo d’informazione e di notifica. Rimane valido l’adempimento dell’obbligo d’informazione e di notifica in forma orale (ad es. durante le riunioni della FINMA con gli assoggettati alla vigilanza o in occasione di ispezioni in loco). Per la corrispondenza elettronica relativa all’obbligo d’informazione e di notifica deve essere utilizzata una piattaforma messa a disposizione dalla FINMA. Sono interessati dall’obbligo della forma elettronica le persone che dispongono di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione della FINMA ai sensi dell’articolo 3 LFINMA, nonché le società di audit e gli uffici di revisione che svolgono una funzione speciale nell’ambito della vigilanza duale e che a loro volta interagiscono abitualmente con la FINMA in forma elettronica. Non sono invece interessate le persone e le imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza e che rientrano anch’esse nel campo di applicazione dell’articolo 29 capoverso 1 LFINMA. Le persone e le imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza possono continuare a scegliere se trasmettere informazioni e notifiche alla FINMA in forma scritta o elettronica, a meno che tali notifiche e informazioni non siano già gestite direttamente dagli assoggettati alla vigilanza in forma elettronica. Inoltre, sono esclusi dalla forma elettronica i documenti la cui trasmissione in formato elettronico è sconsigliata per motivi tecnici (cpv. 2). Al fine di garantire un agevole scambio digitale tra la FINMA e le categorie di persone interessate dal capoverso 1, la FINMA, conformemente al capoverso 3, è tenuta ad assicurare l’autenticità e l’integrità dei dati
143 RS 956.1