Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
portafoglio elettronico (lett. c ritirare, «withdraw»).138 Queste misure tecniche devono essere disponibili per l’insieme dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi dall’emittente, nonché per ogni determinato mezzo di pagamento crittografico di valore stabile (ogni token) emesso. Vengono applicate caso per caso, su uno o più beni crittografici determinati. Il capoverso assicura che l’istituto per mezzi di pagamento sia in grado di intraprendere tali misure se le circostanze lo richiedono, per esempio sulla base della «blacklist» da esso tenuta, della sorveglianza del mercato secondario da esso effettuata (v. cpv. 2) o delle decisioni delle autorità di perseguimento penale, delle autorità di applicazione di sanzioni (segnatamente la Segreteria di Stato dell’economia) nonché delle autorità di vigilanza. Il capoverso 4 non stabilisce nuove competenze o provvedimenti coercitivi per dette autorità, ma consente loro di ottenere dall’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, l’assistenza tecnica necessaria al corretto svolgimento delle procedure da esse condotte, nella misura delle possibilità conferite loro dalla legge.
La lettera a prevede lo scenario in cui il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile abbia per destinazione un indirizzo di portafoglio elettronico per il quale l’istituto per mezzi di pagamento in qualità di emittente di tale mezzo di pagamento crittografico di valore stabile non autorizza alcun trasferimento. Ciò può essere motivato dal fatto che l’indirizzo summenzionato è riportato nella «blacklist» di cui al capoverso 3.
Si garantisce in tal modo che l’istituto per mezzi di pagamento in qualità di emittente del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile possa impedire le transazioni verso un indirizzo di portafoglio elettronico che, a sua conoscenza («blacklist») presenta un elevato rischio di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo o di altre forme di criminalità (anche finanziaria).
La lettera b prevede il caso in cui un determinato mezzo di pagamento crittografico di valore stabile si trovi su un indirizzo di portafoglio elettronico sul quale l’istituto per mezzi di pagamento in qualità di emittente di tale mezzo di pagamento crittografico di valore stabile non vuole o non può autorizzare alcuna transazione. La possibilità di congelare tale bene crittografico prevista dalla lettera b consente all’istituto per mezzi di pagamento che l’ha emesso di assicurare che tale mezzo di pagamento crittografico di valore stabile resti sull’indirizzo del portafoglio elettronico su cui si trova.
Con questa misura tecnica l’emittente garantisce di potere eseguire un’ordinanza di sequestro emanata da un’autorità penale (art. 263 del Codice di procedura penale [RS 312.0], ad es. se il portafoglio elettronico è controllato da una persona nei confronti della quale è aperto un procedimento penale). L’istituto per mezzi di pagamento può utilizzare questi meccanismi anche senza che un’autorità glielo abbia ordinato (ad es. per l’attuazione della «black list»).139
Infine, la lettera c riguarda il ritiro da parte di un istituto per mezzi di pagamento di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile in circolazione. In tal modo, il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile è (1) spostato su un altro indirizzo di portafoglio elettronico o (2) distrutto e nuovamente emesso o (3) distrutto senza essere nuovamente emesso. Il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, il nuovo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile o il corrispondente diritto di rimborso ridiventa quindi disponibile e può essere oggetto di sequestro o confisca da parte dell’autorità. Questa possibilità tecnica consente di contrastare l’utilizzo criminale di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. È necessaria, in particolare, per permettere di attuare una decisione passata in giudicato di ordinare la confisca secondo gli articoli 70–72 del Codice penale140, di uno o più determinati
138 Riguardo a un esempio di utilizzo, cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), cap. 5.5.3.2, pag. 27, 23 giugno 2025.
139 Cfr. anche perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), cap. 6.4, pag. 36 seg., 23 giugno 2025.
140 RS 311.0