Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 92Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
Art. 53a Procedure elettroniche
Cpv. 1–3
Secondo l’articolo 53 LFINMA, le procedure dinanzi alla FINMA sono disciplinate dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968146 sulla procedura amministrativa (PA). Di conseguenza, a meno che la LFINMA non disponga altrimenti (in particolare negli art. 53a e 53b), la procedura dinanzi a essa è disciplinata dalla PA e quindi, in futuro, anche dalla legge federale del 20 dicembre 2024147 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LECG) ad eccezione della sezione 2 relativa agli enti responsabili delle piattaforme e della sezione 7 relativa alla digitalizzazione e restituzione di documenti fisici (cfr. art. 6a cpv. 1 della PA riveduta).
La PA prevede già oggi disposizioni legislative che consentono lo scambio di dati in formato digitale per la procedura di emanazione di una decisione (ad es art. 21a, 26 cpv. 1bis, 34 cpv. 1bisPA), sebbene le persone interessate debbano di norma concedere il loro consenso. Con il nuovo articolo 53a, nel capoverso 1 deve essere creata una base, stabilita in una legge speciale, per consentire alla FINMA di prescrivere alle parti lo svolgimento per via elettronica delle procedure di emanazione di una decisione secondo la PA. In deroga agli articoli 6a capoverso 3 e 11b della PA riveduta, la trasmissione dei documenti procedurali nell’ambito di tali procedure elettroniche dinanzi alla FINMA deve avvenire attraverso una piattaforma messa a disposizione da quest’ultima, invece della piattaforma prevista dall’articolo 6a capoverso 3 lettera b in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 della PA riveduta. In deroga agli articoli 21a e 34 capoverso 1bisPA, le parti devono essere tenute a trasmettere gli atti scritti attraverso una piattaforma messa a disposizione dalla FINMA e a ricevere comunicazioni e decisioni per via elettronica. Lo stesso vale per il diritto di esaminare gli atti (cfr. art. 26 cpv. 1bis PA). Con la piattaforma EHP, la FINMA dispone già oggi di un canale di comunicazione autorizzato per lo scambio di dati per via elettronica. Questa piattaforma soddisfa i requisiti dell’ordinanza del 18 giugno 2010148 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA) per gli atti scritti trasmessi alla FINMA nell’ambito di una procedura amministrativa. Da quest’obbligo di svolgere le procedure per via elettronica dinanzi alla FINMA sono interessati gli assoggettati alla vigilanza, ossia le persone che dispongono di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione della FINMA secondo l’articolo 3 LFINMA, o le persone che ne fanno richiesta. Non sono invece interessate le persone che non dispongono di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione della FINMA. Al riguardo, si pongono in primo piano soprattutto le situazioni in cui persone fisiche o giuridiche operano senza autorizzazione. In tali casi, lo svolgimento delle procedure per via elettronica tramite una piattaforma messa a disposizione dalla FINMA sarebbe comunque difficilmente realizzabile e quindi non adeguato. Le procedure per via elettronica si applicano alle persone interessate di cui al capoverso 1 sia per le procedure non contenziose (ad es. le procedure per il rilascio di un’autorizzazione) sia per quelle contenziose (le procedure di «enforcement»). Analogamente all’articolo 29a capoverso 2, sono esclusi dall’obbligo di trasmissione elettronica dei documenti procedurali quelli che, per ragioni tecniche, non sono adatti a questo tipo di invio (cpv. 2). Questa disposizione legale sull’uso di una piattaforma messa a disposizione dalla FINMA al posto di quella prevista secondo l’articolo 6a capoverso 3 lettera b in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 della PA riveduta appare opportuna, in quanto si tratta delle procedure elettroniche che intercorrono tra la FINMA e le persone assoggettate a vigilanza corrente ossia, in altre parole, dei processi procedurali in atto tra l’una e le altre. Le persone interessate sono già abituate a utilizzare la piattaforma messa a disposizione dalla FINMA, dato che essa serve anche per adempiere gli obblighi di cui agli articoli 29 e 29a LFINMA. A tal fine, la FINMA ha già istituito una piattaforma orientata alle esigenze specifiche del settore dei mercati finanziari. Inoltre, un
146RS 172.021
147FF 2025 19