Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
concreto i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. La «blacklist» deve servire in particolare ad adempiere gli obblighi dell’istituto per mezzi di pagamento di cui alla LRD (indirizzi di portafogli elettronici connessi al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o ad altre forme di criminalità, anche finanziaria). Per la compilazione della propria lista di controllo, l’istituto per mezzi di pagamento può utilizzare diverse fonti, come ad esempio informazioni ottenute dagli organi di stampa, da fornitori terzi di software specializzati per l’analisi della blockchain e dalla propria attività, compresa la sorveglianza del mercato secondario.
Inoltre, nell’ambito della gestione dei rischi di cui all’articolo 9 LIsFi, si dovrà tenere eventualmente conto delle informazioni relative alle sanzioni applicate da altri Stati (ad es. l’autorità competente negli Stati Uniti rileva anche gli indirizzi di portafogli elettronico nel suo elenco delle persone sanzionate).
Ai fini dell’autorizzazione e per le attività di vigilanza, l’istituto per mezzi di pagamento deve dimostrare alla FINMA l’adeguatezza e l’aggiornamento della propria «blacklist».
Sulla base della valutazione dei rischi, occorre eventualmente adottare provvedimenti adeguati più estesi, ossia introdurre provvedimenti supplementari o inasprire quelli esistenti. La valutazione dei rischi può richiedere inizialmente provvedimenti più estesi sulla base di specifici indicatori di rischio (ad es. destinatari a rischio), ma deve anche essere adattata anche tenendo conto dell’utilizzo effettivo, in particolare in base alle evidenze emerse dalla sorveglianza del mercato secondario. Nel caso in cui la valutazione dei rischi mostri particolari indicatori di rischio, ad esempio se l’utilizzo non corrisponde al modello aziendale definito o se si verificano sempre più transazioni da o verso portafogli elettronici che figurano in una «blacklist,» i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo non sono limitati in modo adeguato. Pertanto, i provvedimenti finora adottati non risultano più adeguati ai sensi del capoverso 2 e devono essere adattati di conseguenza137. D’altro canto, le evidenze ottenute dall’attività di sorveglianza vanno considerate anche ai fini dell’aggiornamento della «blacklist» o dei criteri alla base della stessa.
Anche la gestione dei rischi dell’istituto per mezzi di pagamento secondo l’articolo 9 LIsFi può richiedere una tale sorveglianza.
In alternativa alla lettera a, l’istituto per mezzi di pagamento può perseguire un approccio di più ampio respiro. La lettera b spiega che i requisiti del capoverso 2 possono essere soddisfatti anche garantendo, fin dall’inizio, che sul mercato secondario non siano possibili trasferimenti meramente pseudonimi del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile. A tal fine, l’emittente deve garantire che i detentori sul mercato secondario siano stati identificati da un intermediario finanziario ugualmente sorvegliato e regolamentato e che tale identificazione venga ripetuta periodicamente, se necessario. In questo caso, il trasferimento pseudonimo sulla blockchain non rappresenta più un rischio sul mercato secondario, motivo per cui non è più necessario alcun provvedimento aggiuntivo come la sorveglianza dei rischi su tale mercato.
Il capoverso 4 elenca infine diverse misure tecniche minime che ogni istituto per mezzi di pagamento deve attuare quando emette un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile. Tale istituto deve essere in grado di bloccare una transazione verso un determinato portafoglio elettronico (lett. a bloccare, «block»), congelare un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile che si trovi in un portafoglio elettronico (lett. b congelare, «freeze») e riprendere possesso di un dato mezzo di pagamento crittografico di valore stabile che si trovi in un
137 Riguardo a esempi di possibili provvedimenti tecnici più estesi che potrebbero essere presi in considerazione per una modifica, cfr. anche perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), capitoli 3.3–3.5, pag. 7 segg., 23 giugno 2025.