Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
trasmessi mediante la piattaforma da essa messa a disposizione. Essa può definire nel dettaglio questi aspetti a livello di ordinanza, nel quadro delle disposizioni relative al formato e alle modalità delle informazioni da presentare in formato elettronico (cpv. 6 lett. a).
Cpv. 4–6
Per ottenere i guadagni di efficienza auspicati nella vigilanza, la strutturazione dei dati trasmessi riveste un ruolo essenziale. In tale contesto, il capoverso 4 prevede la possibilità per la FINMA di richiedere la trasmissione di dati in forma strutturata nell’ambito dell’adempimento elettronico dell’obbligo d’informazione e di notifica.
In caso di svolgimento delle procedure di vigilanza per via elettronica, questi dovrebbero poter avvenire senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, ossia dovrebbero poter essere eseguiti in forma completamente elettronica nei confronti di tutti i destinatari e, in particolare, i documenti non dovrebbero più essere stampati e firmati manualmente. A tale scopo, nel capoverso 5 deve essere conferita alla FINMA la facoltà di rinunciare, a livello di ordinanza, a una firma richiesta nella LFINMA o nelle leggi sui mercati finanziari e nelle rispettive disposizioni di esecuzione. In tal caso, al posto della firma personale si dovrà prevedere la conferma dei dati per via elettronica da parte della persona interessata.
Per garantire l’implementazione della forma elettronica, s’intende consentire alla FINMA, nell’ambito di una norma di delega, di disciplinare nel dettaglio vari aspetti a livello di ordinanza. Tale delega alla FINMA appare adeguata, poiché si tratta della forma in cui avviene l’interazione tra la FINMA e le persone assoggettate alla vigilanza sui mercati finanziari ossia, in altre parole, dei processi procedurali in atto tra l’una e le altre. Per sua natura la FINMA, in qualità di autorità di vigilanza competente, è preposta a definire l’attuazione dei processi digitali finalizzati a incrementare l’efficienza. A tale scopo, da alcuni anni gestisce una propria piattaforma (la piattaforma EHP). Pertanto, ai fini dell’utilizzo dei servizi offerti in formato digitale, può prescrivere in particolare il formato di dati e file e mettere a disposizione i moduli nonché i sistemi elettronici da utilizzare per l’adempimento dell’obbligo d’informazione e di notifica (cpv. 6 lett. a e b). Può inoltre prevedere disposizioni relative a eventuali interfacce secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023144 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). Nell’attuare la forma elettronica di adempimento di cui all’articolo 29a, occorre prestare attenzione a che l’introduzione avvenga nel rispetto degli interessi delle persone coinvolte. Per la definizione della forma elettronica, la FINMA terrà quindi conto anche dei costi e degli oneri delle categorie di persone interessate dal capoverso 1. Nel valutare la necessità di misure corrispondenti, occorre però anche considerare che, a causa dell’ambito di applicazione personale della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari, tali misure riguardano prevalentemente gli assoggettati alla vigilanza che interagiscono regolarmente e in modo permanente con la FINMA in ragione di un’attività di natura professionale rilevante per il diritto in materia di mercati finanziari. In un caso comparabile, il Tribunale federale ha ritenuto che un obbligo «digital first» (per rappresentanti delle parti nell’interazione con le autorità e i tribunali zurighesi) costituisse un’ingerenza di lieve entità nella libertà economica, giustificata dall’interesse pubblico alla semplificazione della procedura nell’ambito della digitalizzazione145.
Art. 33a cpv. 1 lett. a
Il divieto di attività ai sensi dell’articolo 33a capoverso 1 lettera a LFINMA viene esteso ai collaboratori di un assoggettato alla vigilanza responsabili del commercio di beni crittografici di negoziazione.
144 RS 172.019
145 Sentenza del Tribunale federale 2C_113/2024, 3 dicembre 2024.