Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
I PSI a orientamento tattico oppure operativo consentono lo scambio di informazioni concrete e specifiche di determinati casi, compresi i dati di persone fisiche e giuridiche che sono rilevanti per le indagini in corso o nel caso di comunicazioni di transazioni sospette. I modelli PSI operativi permettono un’analisi più rapida e completa dei casi sospetti concreti. Le indagini possono essere accelerate e si evitano doppioni.
Un esempio di PSI istituito già diversi anni fa è il gruppo di lavoro Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) del Regno Unito. Esso è stato avviato nel 2015 sotto forma di progetto pilota, al fine di reagire alla crescente complessità delle reti di riciclaggio di denaro, che mette a dura prova i metodi di indagine tradizionali. JMLIT riunisce grandi banche, autorità di perseguimento penale e organi di vigilanza in un forum strutturato in cui vengono scambiate informazioni strategiche e operative. A seguito di una valutazione positiva, JMLIT è diventato un gruppo di lavoro permanente e ha conseguito numerosi successi nella scoperta e nel perseguimento di casi di riciclaggio di denaro, tanto da essere oggi considerato un modello di rilevanza internazionale per i PSI141.
Mediante l’articolo 75 del nuovo regolamento sul riciclaggio di denaro adottato il 31 maggio 2024, l’UE ha introdotto una base legale esplicita, con effetto dal 10 luglio 2027, per lo scambio di informazioni nel quadro dei PSI142. Il regolamento dell’UE definisce un’ampia gamma di informazioni che possono essere scambiate nell’ambito di partenariati. Queste comprendono informazioni di natura sia tattica che operativa (ad es. informazioni sul cliente e sulle operazioni).
Nel panorama in costante evoluzione della criminalità finanziaria, è di fondamentale importanza essere un passo avanti rispetto alle nuove minacce nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro. I PSI consentono un rapido scambio di informazioni tra le organizzazioni partecipanti, assicurando in tal modo che le informazioni importanti siano trasmesse tempestivamente ai servizi pertinenti. Una reazione immediata riduce i rischi associati ai reati finanziari in rapido sviluppo, rafforzando da ultimo la capacità di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in modo efficace ed efficiente.
Con i nuovi articoli 32a e 32b s’intendono creare le basi per la realizzazione di un progetto pilota in vista di un’eventuale futura introduzione di un PSI a orientamento operativo. Per poter introdurre un PSI di questo genere servono un’attenta pianificazione, un coordinamento e una minimizzazione dei rischi. I progetti pilota offrono un quadro ideale per testare i concetti in condizioni reali, identificare tempestivamente le sfide e creare fiducia tra i soggetti coinvolti. L’obiettivo è testare l’impatto di un PSI nel nostro Paese, valutandone in particolare il valore aggiunto per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, a tutela della piazza finanziaria della Svizzera e della sua reputazione. Proprio in relazione ai beni digitali, la cui crescente diffusione va di pari passo con un aumento dei rischi in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, un PSI potrebbe rappresentare un valido strumento per contrastare la criminalità finanziaria digitale.
Per il settore privato non sussiste alcun obbligo di partecipazione al progetto pilota proposto. La partecipazione avviene su base volontaria e non comporta ulteriori obblighi. Ciascun intermediario finanziario deve poter scegliere liberamente se partecipare o meno a un PSI (parità di trattamento dei partecipanti al mercato). Dai pareri espressi da numerosi intermediari finanziari, specialmente quelli provenienti da chi opera nell’ambito dei beni crittografici, emerge comunque che il settore nutre un forte interesse per la partecipazione a un tale progetto pilota,
141 Cfr. governo britannico, articolo online: Anti-money laundering taskforce unveiled, 25 febbraio 2015; Kyros, Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT), 20 giugno 2023; Associazione delle banche olandese (NVB), documento di sintesi: https://www.nvb.nl/media/5167/nvb-aml-information-sharing-positionpaper.pdf, 12 aprile 2022.
142 Cfr. regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, GU L,
19 giugno 2024.