Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
obbligo legale di condurre procedure per via elettronica nei confronti delle suddette categorie di persone può promuovere l’auspicata attuazione di procedure digitali che incrementano l’efficienza. Nell’attuare la disposizione proposta, occorre prestare attenzione a che l’introduzione avvenga nel rispetto degli interessi delle persone coinvolte. Nell’ambito dell’attuazione, la FINMA terrà quindi conto anche dei costi e oneri delle categorie di persone interessate. Nel valutare la necessità di un obbligo di svolgere le procedure per via elettronica, occorre però anche considerare che, a causa dell’ambito di applicazione personale della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari, tali misure riguardano prevalentemente gli assoggettati alla vigilanza che interagiscono regolarmente e in modo permanente con la FINMA in ragione di un’attività di natura professionale rilevante per il diritto in materia di mercati finanziari. Non sono interessate le persone che non dispongono di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione della FINMA. In un caso analogo, il Tribunale federale ha ritenuto che un obbligo «digital first» (per rappresentanti delle parti nell’interazione con le autorità e i tribunali zurighesi) costituisse un’ingerenza di lieve entità nella libertà economica, giustificata dall’interesse pubblico alla semplificazione della procedura nell’ambito della digitalizzazione149.
Il capoverso 3 chiarisce che le persone interessate dal capoverso 1 devono indicare un indirizzo sulla piattaforma messa a disposizione dalla FINMA. Questo è un presupposto necessario per poter svolgere le procedure per via elettronica.
Art. 53b Requisiti relativi alla piattaforma e ai documenti trasmessi
Cpv. 1 e 2
Alla piattaforma messa a disposizione dalla FINMA si applicano i requisiti della LECG, risultanti in particolare dalla sezione 3 relativa alle funzioni delle piattaforme o dai requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati di cui alla sezione 6 LECG (cpv. 1 periodo 1). Si applicano inoltre le disposizioni della sezione 5 relative all’inaccessibilità della piattaforma (art. 26 LECG). Al contrario, la necessità di ottenere un’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo la sezione 5 (art. 25 LECG) è considerata non adeguata a causa della posizione decentrata della FINMA all’interno dell’Amministrazione federale. Perciò questo requisito è dichiarato non applicabile alla piattaforma messa a disposizione dalla FINMA. Ulteriori aspetti dell’approccio «digital first» sono inoltre disciplinati, per la FINMA, nella LMeCA e nell’ordinanza del 2 aprile 2025150 sulla digitalizzazione (ODigi). Non è ritenuto adeguato neppure il requisito dell’articolo 18 capoverso 3, secondo cui su ogni piattaforma conforme alla LECG è possibile consultare gli elenchi delle altre piattaforme (cpv. 1 periodo 2).
La LECG prevede in diversi punti norme di delega a favore del Consiglio federale, affinché quest’ultimo possa, se del caso, specificare ulteriormente i requisiti legali a livello di ordinanza. Considerata la posizione decentrata della FINMA è opportuno che, per la piattaforma messa a disposizione per le procedure dinanzi alla FINMA, quest’ultima possa derogare dalle relative regolamentazioni del Consiglio federale. Ciò significa che la FINMA è autorizzata a disciplinare diversamente gli aspetti relativi agli articoli 19 capoverso 3, 20 capoverso 2, 22 capoverso 6 e 28 capoverso 3 a livello di ordinanza (cpv. 2), nella misura in cui lo ritenga necessario.
Cpv. 3–5
Per gli atti scritti la cui firma è prevista per legge, la FINMA può definire a livello di ordinanza un’alternativa alla firma elettronica qualificata al momento della loro presentazione tramite la piattaforma da essa messa a disposizione (cpv. 3). La FINMA deve garantire in modo adeguato l’identificazione della persona interessata e l’integrità della trasmissione (cfr. anche art. 53b
149Sentenza del Tribunale federale 2C_113/2024, 3 dicembre 2024.