Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

cpv. 2 PA e art. 20 cpv. 2 LECG). Può anche prescrivere la trasmissione dei dati in forma strutturata (cpv. 4). Per garantire l’attuazione delle procedure per via elettronica, s’intende consentire alla FINMA, nell’ambito di una norma di delega, di disciplinare ulteriori aspetti a livello di ordinanza. Ciò riguarda il formato dei dati per l’eventuale trasmissione di questi ultimi in forma strutturata, nonché eventuali interfacce secondo l’’articolo 13 capoverso 1 LMeCA.

4.9 Legge del 19 giugno 2015151 sull’infrastruttura finanziaria

Art. 2 cpv. bter

Dato che presso i sistemi organizzati di negoziazione si potranno negoziare anche beni crittografici di negoziazione, questa espressione sarà aggiunta all’elenco delle definizioni con riferimento al nuovo articolo 3 lettera k LSerFi. Per l’accezione del termine si rimanda ai commenti all’articolo 3.

Art. 42 Definizione

Cpv. 1

La definizione di sistema organizzato di negoziazione è modificata per includere anche il commercio di beni crittografici di negoziazione.

Pertanto, al pari del commercio multilaterale o bilaterale di strumenti finanziari, il commercio di questi prodotti è sottoposto alle condizioni dell’articolo 42 e seguenti LInFi, in particolare agli obblighi di organizzazione e finalizzati alla prevenzione di conflitti di interessi (art. 44), agli obblighi di garanzia di un commercio ordinato (art. 45) e agli obblighi di trasparenza del commercio (art. 46).

Questa modifica non altera in alcun modo il fatto che un sistema di negoziazione TRD ai sensi dell’articolo 73a LInFi può ammettere al commercio, quali altri valori patrimoniali, i beni crittografici di negoziazione (cfr. art. 73d LInFi), nel rispetto dei relativi obblighi.

Inoltre, la versione francese del presente articolo è stata adeguata dal punto di vista redazionale per far sì che corrisponda alla formulazione dell’articolo in tedesco e in italiano; ciò non tange in alcun modo il campo di applicazione.

Cpv. 2,3 e 4

Analogamente a quanto previsto per i sistemi di negoziazione TRD (cfr. art. 73c cpv. 1 e 42 LInFi), un sistema organizzato di negoziazione che ammette alla negoziazione beni crittografici di negoziazione è obbligato a disciplinare l’ammissione di tali beni in un regolamento. Quest’ultimo deve in particolare stabilire quali requisiti i beni in questione e i loro emittenti o terzi devono soddisfare in relazione all’ammissione. Il sistema organizzato di negoziazione deve sorvegliare il rispetto del regolamento e, in caso di violazioni, adottare le sanzioni previste contrattualmente. Va inoltre precisato che un sistema organizzato di negoziazione che ammette alla negoziazione beni crittografici di negoziazione è tenuto a rispettare le prescrizioni dell’articolo 44 LInFi e dell’articolo 39 dell’ordinanza del 25 novembre 2015152 sull’infrastruttura finanziaria (assetto organizzativo e prevenzione di conflitti di interessi). Di

151 RS 958.1

152 RS 958.11