Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
conseguenza, è anche tenuto a sorvegliare lo svolgimento della negoziazione, ad esempio per prevenire manipolazioni dei prezzi o distorsioni della liquidità.
Il regolamento e le relative modifiche sono subordinati all’approvazione della FINMA.
Cpv. 5 e 6
Il Consiglio federale può prevedere requisiti minimi che i beni crittografici di negoziazione devono soddisfare affinché siano ammessi al commercio da un sistema organizzato di negoziazione oppure escludere determinati prodotti dall’ammissione al commercio al fine di tenere conto dei rischi connessi ad alcuni di essi.
Queste deleghe, che riprendono il tenore dell’articolo 73d capoverso 3, intendono consentire al Consiglio federale di agire rapidamente per tenere conto dell’evoluzione tecnologica.
Art. 43 cpv. 1bis
Oltre alle entità elencate al capoverso 1, un sistema organizzato di negoziazione la cui attività riguarda unicamente beni crittografici di negoziazione può altresì essere gestito dal titolare di un’autorizzazione quale istituto di servizi per beni crittografici secondo l’articolo 51r AP-LIsFi.
Ciò è giustificato, poiché questi istituti sono creati appositamente per un’attività con tali prodotti ed è corretto consentire loro, come alle società di intermediazione mobiliare, di svolgere tali attività.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’avamprogetto non comporta maggiori uscite né ripercussioni a breve termine sul bilancio della Confederazione. A lungo termine sono ipotizzabili alcuni effetti positivi. La categoria di autorizzazione degli istituti per mezzi di pagamento, che sostituisce in forma ottimizzata l’attuale autorizzazione fintech, nell’insieme è strutturata in modo più attraente, dal momento che la protezione dei clienti viene aumentata e il limite di 100 milioni di franchi viene abrogato. La potenziale intensificazione delle attività degli operatori esistenti e il potenziale ingresso di nuovi partecipanti al mercato potrebbero determinare un lieve aumento delle entrate dirette della Confederazione sul medio e lungo termine.
Viene inoltre creata una categoria di autorizzazione per gli istituti di servizi per beni crittografici che forniscono diversi servizi per beni crittografici di negoziazione. Oggi tali imprese operano perlopiù senza autorizzazione, fatti salvi gli obblighi previsti dalla LRD. È ipotizzabile che alcuni offerenti interessati che applicano volutamente modelli aziendali non regolamentati decideranno di non operare in Svizzera. Al contempo, la regolamentazione attirerà partecipanti al mercato affidabili, agendo da sigillo di qualità e rafforzando in tal modo la fiducia e l’integrità. Ciò potrebbe tradursi anche in un’espansione delle attività. L’effetto netto sulle entrate dirette della Confederazione è difficile da stimare.
Le nuove autorizzazioni per gli istituti per mezzi di pagamento e in particolare per gli istituti di servizi per beni crittografici comporteranno un maggiore onere amministrativo e in termini di personale a carico della FINMA, sia per l’esame che per la vigilanza dei nuovi assoggettati a essa. Il finanziamento del fabbisogno più elevato di risorse presso la FINMA avverrà mediante le tasse di vigilanza dei nuovi istituti assoggettati. L’onere supplementare dipenderà quindi dal numero di domande di autorizzazione che saranno presentate in più, nonché dalla loro qualità