Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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Protocollo di modifica non diverge dallo SCC né dall’Accordo SAI Conti finanziari, i costi supplementari risultano relativamente contenuti.

Gli oneri aggiuntivi per i circa 9000 istituti finanziari interessati previsti nel messaggio del 19 febbraio 202539 considerano anche l’attuazione dell’Accordo SAI CH-UE riveduto. Tali oneri derivano principalmente dagli adeguamenti nell’ambito dell’infrastruttura (sistemi informatici), dai lavori tecnici di preparazione (adeguamento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e dei sistemi di controllo, formazione dei collaboratori, attività di informazione) e dai relativi costi per il personale. Il settore interessato prevede costi una tantum, per l’attuazione complessiva dello SCC aggiornato, compresi tra 400 000 e 600 000 franchi per istituto finanziario per l’introduzione delle modifiche e un aumento dei costi ricorrenti annualmente relativamente contenuto (meno di fr. 50 000.‒ all’anno). I costi comprendono anche l’attuazione dello SCC aggiornato con gli Stati membri dell’UE.

Assistenza in materia di recupero di crediti fiscali

È assoggettato all’imposta sul valore aggiunto chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, esercita un’impresa (art. 10 LIVA). Nell’UE la cerchia di persone interessate è definita in modo analogo. L’assistenza in materia di recupero concordata non influisce sull’insorgenza dei crediti IVA. Come finora, l’esistenza e l’importo del credito fiscale saranno determinati unicamente sulla base delle disposizioni legali in vigore nello Stato in questione. Solo quando un credito IVA è stato accertato con decisione passata in giudicato, ma il contribuente non lo paga e dispone di valori patrimoniali soltanto in uno Stato diverso da quello in cui è sorto il debito fiscale, è possibile ricorrere all’assistenza in materia di recupero e accedere così a tali valori patrimoniali per coprire il debito fiscale.

Innanzitutto, si deve partire dal presupposto che le imprese pagano i loro crediti IVA accertati con decisione passata in giudicato, indipendentemente dal fatto che i crediti sorgano in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE. Per tali imprese non sorgono altri obblighi o oneri a seguito dell’assistenza in materia di recupero. Tanto meno si crea un onere amministrativo aggiuntivo. Se un’impresa non paga l’imposta accertata con decisione passata in giudicato in uno Stato membro dell’UE e se non dispone neppure di sufficienti valori patrimoniali in altri Stati membri dell’UE, in futuro vi è il rischio per l’impresa che tale credito sia eseguito in Svizzera.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Scambio automatico di informazioni

L’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard si prefigge di preservare la qualità e il riconoscimento internazionale della piazza

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