Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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almeno a medio termine, il raggiungimento dell’obiettivo del servizio universale, ovvero la partecipazione alla vita sociale ed economica di tutta la popolazione.

Con il recente aumento delle larghezze di banda a 80 Mbit/s, lo strumento del servizio universale, come definito nella legge del 30 aprile 199714 sulle telecomunicazioni (LTC), ha raggiunto i suoi limiti. L’attuale concessione per il servizio universale è stata assegnata a Swisscom e giungerà a termine nel 2031. Un ulteriore aumento delle larghezze di banda del servizio universale a partire dal 2032 potrebbe mettere a rischio il finanziamento e la sostenibilità di tale servizio. Se il finanziamento avvenisse tramite il fondo per il servizio universale, ai sensi dell’articolo 19 LTC, ciò comporterebbe notevoli distorsioni della concorrenza. Il settore dovrebbe cofinanziare parte della rete del concessionario del servizio universale senza che agli altri fornitori sia garantito accedervi.

I due strumenti (servizio universale e programma di sostegno) potranno coesistere, come avviene nell’UE. L’obiettivo del servizio universale è prevenire l’esclusione di alcuni gruppi della popolazione (comprese le persone con disabilità) dalla vita economica e sociale: deve garantire a tutti i clienti finali servizi di base che soddisfino le loro esigenze attuali a prezzi accessibili e a costi moderati assunti dal settore stesso15. Il programma di sostegno invece mira a promuovere l’attrattiva geografica delle regioni scarsamente popolate, grazie alla costruzione, su tutto il territorio, di infrastrutture moderne e indispensabili sul lungo periodo. Intende inoltre assicurare la concorrenza garantendo a terzi l’accesso alle reti beneficiarie del sostegno.

g) Attuazione tramite accordi programmatici con i Cantoni:

Con la riorganizzazione della perequazione finanziaria 2008, sono stati introdotti accordi programmatici con contributi globali o forfettari ai Cantoni quale possibilità per attuare una politica di sussidi. Gli accordi programmatici definiscono gli obiettivi strategici del programma da raggiungere congiuntamente e regolano il contributo federale e la supervisione finanziaria. Tali accordi si estendono solitamente su più anni e si basano sulla negoziazione di contributi globali o forfettari tra i Cantoni e la Confederazione al fine di raggiungere determinati obiettivi ed effetti.

L’attuazione nel quadro di accordi programmatici non si presta a un programma limitato nel tempo. Il sostegno delle reti a banda larga non è un compito congiunto di Confederazione e Cantoni: il settore delle telecomunicazioni compete alla Confederazione (art. 92 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 199916 della Confederazione Svizzera [Cost.]). I Comuni con diritto al sostegno devono ricevere il contributo federale direttamente dalla Confederazione.

Non si tratta di cofinanziare una quota (fissa) dell’infrastruttura: il contributo di sostegno deve essere calcolato in base all’ammanco economico previsto per i singoli progetti, il che consente uso particolarmente parsimonioso dei fondi federali.

Distribuire i fondi ai Cantoni sotto forma di contributi globali o forfettari, versando ad esempio un importo forfettario per ogni collegamento con diritto al sostegno, non renderebbe giustizia ai costi di sviluppo molto diversi tra un collegamento e l’altro. Inoltre, non sarebbe possibile garantire l’affidabilità delle informazioni relative ai collegamenti

14 RS 784.10

15 UFCOM (2021).

16 RS 101