Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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a. L’ampliamento di un collegamento fisso viene sostenuto un’unica volta. È escluso il sostegno parallelo a un collegamento via cavo e a uno via radio. Un Comune può presentare più di una domanda di sostegno purché non interessi collegamenti ed edifici già sostenuti.

b. Il sostegno comprende l’ampliamento delle infrastrutture passive per le reti in fibra ottica o per impianti di radiocomunicazione terrestri secondo l’articolo 1 capoversi 1 e

2. Le infrastrutture fisiche devono permettere collegamenti fissi con una velocità di almeno 1 Gbit/s per il download. Mentre nelle reti di collegamento in fibra ottica può essere garantita la velocità di trasmissione in una topologia punto-punto, questo non è il caso per le capacità condivise come le connessioni via radiocomunicazione. In un edificio collegato tramite radiocomunicazione terrestre, deve essere possibile garantire una velocità di trasmissione media di almeno 1 Gbit/s in download. Anche in questo caso vengono cofinanziate solo le infrastrutture passive. Le infrastrutture sostenute devono poter fornire a terzi l’accesso fisico alla rete (art. 13), anche in caso di impianti di radiocomunicazione.

c. Per identificare i collegamenti con diritto al sostegno ed eventualmente le infrastrutture utilizzabili, il Comune richiedente ha condotto una procedura di accertamento secondo le disposizioni della Confederazione. Tale procedura contribuisce ad assicurare il principio di cui all’articolo 2 capoverso 1 poiché registra in modo sistematico, minuzioso e secondo lo stato attuale le infrastrutture di telecomunicazione esistenti e pianificate. A tal fine, l’articolo 9 prevede obblighi di comunicazione per i FST e i proprietari di infrastrutture per il collegamento degli edifici. Il Comune deve dimostrare che per tutti i collegamenti inclusi nella domanda di sostegno non è disponibile alcuna linea con una velocità di trasmissione di 1 Gbit/s in download e che nei prossimi tre anni non è previsto un ampliamento in tal senso. L’indagine è deliberatamente limitata ai collegamenti su linea e non fa riferimento a quelli via radiocomunicazione poiché la velocità di trasmissione può essere determinata in modo affidabile solo nei collegamenti su linea. Con questa procedura di accertamento, i dati indicativi raccolti a livello nazionale per l’Atlante della banda larga vengono verificati e aggiornati in modo vincolante per il progetto concreto degli attori locali. Si intende garantire che il sostegno sia giustificato, effettivamente necessario per l’ampliamento e non faccia concorrenza a un progetto esistente. La procedura prevede un sondaggio presso tutti i FST proprietari di linee di collegamento attivi su tutto il territorio svizzero. Inoltre, devono partecipare alla procedura di accertamento anche i FST attivi a livello locale e i proprietari locali di infrastrutture per il collegamento degli edifici. Oggetto della procedura sono soltanto i collegamenti e le relative infrastrutture di raccordo per il cui ampliamento è stato richiesto il sostegno.

d. Dal calcolo del contributo di sostegno ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 risulta che i valori attuali dei costi computabili previsti riguardanti l’ampliamento e l’esercizio delle infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione sono superiori ai valori attuali dei ricavi rilevanti previsti per l’esercizio di tali infrastrutture. Pertanto il progetto di ampliamento non sarebbe probabilmente realizzabile in modo redditizio.

e. Se la condizione di cui all’articolo 6 capoverso 2 è soddisfatta, la quota della Confederazione ammonta al massimo al 25 per cento dei costi computabili derivanti dall’ampliamento e dall’esercizio di infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione.