Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine
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f. Se il Consiglio federale stabilisce un importo minimo per un contributo di sostegno, questo deve essere raggiunto (art. 4 cpv. 3).
g. Se per la quota della Confederazione il Consiglio federale stabilisce un importo massimo per progetto e/o un importo massimo per collegamento, la quota della Confederazione richiesta non può superare tale importo (art. 6 cpv. 3).
h. Il Cantone si impegna ad assumersi il 50 per cento del contributo di sostegno (art. 5 cpv. 1).
i. Per il progetto di ampliamento devono essere disponibili tutte le autorizzazioni comunali e cantonali necessarie ed essere passate in giudicato.
j. Prima di presentare domanda, il Comune richiedente deve in ogni caso procedere a una gara in conformità con il diritto cantonale determinante e con le disposizioni della presente legge. In linea di principio, l’aggiudicazione nell’ambito di una procedura di gara deve orientarsi a minimizzare al massimo i fondi di sostegno.
Se il Comune intende diventare proprietario della rete sostenuta (modello dell’operatore), mette a gara separatamente sia la costruzione che la gestione (o l’utilizzo a lungo termine) della rete. In linea di principio, al momento dell’aggiudicazione il Comune deve prendere in considerazione gli offerenti (ai sensi della legge federale del 16 dicembre 199427 sugli acquisti pubblici, LAPub) che riducono al minimo il fabbisogno di mezzi di sostegno. Ciò significa che l’aggiudicazione per l’ampliamento deve di regola avvenire a vantaggio dell’offerente con i costi di ampliamento più bassi. In linea di massima, il contratto per la gestione o l’utilizzo della rete dovrebbe essere aggiudicato al fornitore che è disposto a pagare al Comune le tariffe di utilizzo della rete più alte. Entrambe le gare pubbliche, per la costruzione e la gestione, sono un prerequisito per il sostegno. I risultati delle due gare, segnatamente i costi computabili per la costruzione e i relativi ricavi derivanti dall’utilizzo della rete, devono essere integrati dal Comune nel confronto dei valori attuali dei costi computabili e dei relativi ricavi per il calcolo del contributo di sostegno secondo l’articolo 4. Il Comune o l’azienda comunale non devono poter assumere l’esercizio della rete senza una gara pubblica; anche le aziende di proprietà del Comune devono partecipare alla gara pubblica per l’esercizio della rete. In tale ambito occorre garantire una rigorosa separazione tra il Comune in quanto ente che indice la gara e il Comune in quanto offerente.
Se il Comune desidera attribuire il mandato per la costruzione e la gestione nel suo complesso a un operatore di rete che diventerà proprietario della rete, condurrà un’unica gara pubblica per la costruzione e la gestione (modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico). In tale contesto viene indetta una gara pubblica per la fornitura a determinati collegamenti ed edifici. In linea di principio va selezionato l’offerente che richiede il minor importo di sostegno. Al fine di dedurre i mezzi di sostegno richiesti, nella procedura di gara l’offerente deve presentare un confronto tra i costi computabili previsti e i ricavi rilevanti per il calcolo del contributo di sostegno secondo l’articolo 4. L’ammanco risultante da questo confronto deve corrispondere al contributo di sostegno richiesto. Anche in questo caso, le aziende di proprietà del Comune devono essere trattate alla stessa stregua di tutti gli altri offerenti.