Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine
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la coutenza, diminuiscano i costi computabili del servizio principale per cui è prevista l’infrastruttura, ad esempio il trasporto di energia elettrica.
La composizione delle controversie a livello federale in relazione alla coutenza delle infrastrutture passive non è necessaria. O il Comune richiedente riesce a fornire un’infrastruttura idonea esistente nel quadro delle disposizioni del Consiglio federale o la sua richiesta per ricevere contributi di sostegno può essere respinta. In alcuni casi, il Cantone può eventualmente fungere da mediatore tra il Comune e l’impresa di fornitura, favorendo in questo modo un accordo. Se un Comune richiedente non riesce a concludere una convenzione sulla coutenza di un’infrastruttura e quindi non è in grado di fornirla, il requisito può comunque essere considerato soddisfatto e può essere concesso un contributo di sostegno per il progetto di ampliamento. Ciò a condizione che il Comune possa dimostrare in modo credibile di non essere riuscito, nonostante tutti i suoi sforzi, a concludere una relativa convenzione di utilizzo con un terzo.
Cpv. 2
Il Consiglio federale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di accertamento ai sensi del capoverso 1 lettera c, i dati che il Comune deve raccogliere, i requisiti da soddisfare e i documenti da inoltrare, e può mettere a disposizione dei modelli.
Il Consiglio federale stabilisce le regole e i requisiti per le procedure di gara indette dai Comuni nel modello dell’operatore e nel modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico. Determina i documenti che devono essere presentati dai fornitori che partecipano alla gara. Inoltre può definire, all’attenzione dei Comuni, i criteri di aggiudicazione e le specifiche tecniche per l’attribuzione del mandato.
Cpv. 3
Il Consiglio federale specificherà le regole per la coutenza e la determinazione di un indennizzo adeguato. Poiché le infrastrutture sono utilizzate nell’ambito del sostegno mirando a un ampliamento il più economico possibile e a ridurre al minimo il fabbisogno di fondi statali, per quando riguarda la determinazione dell’indennizzo per i costi di capitale può essere giustificato impiegare valori contabili residui, un tasso d’interesse senza rischio e un ammortamento lineare. In questo caso si deve prendere in considerazione il valore residuo alla conclusione dell’ultimo esercizio nella contabilità comunale o finanziaria del relativo proprietario dell’infrastruttura. Il rendimento medio annuo delle obbligazioni della Confederazione Svizzera con una durata residua di dieci anni (zero bond), pubblicato per l’anno civile precedente, può fungere da base per il tasso d’interesse senza rischio. Anche l’ammortamento lineare sulla durata di vita residua della relativa infrastruttura può essere incluso nell’indennizzo, in modo che l’importo annuale dell’ammortamento possa essere preso in considerazione per la durata del sostegno. Inoltre, possono essere computati i costi effettivi di manutenzione e di esercizio, nonché i costi aggiuntivi derivanti dalla coutenza.
Le infrastrutture passive dei gestori di reti elettriche possono prestarsi alla coutenza. Tuttavia, questi gestori di rete sottostanno anche alle disposizioni della legge federale del 23 marzo 200728 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl). L’articolo 10 capoverso 1 LAEl prevede il divieto di sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività del relativo gestore. La Commissione federale dell’energia elettrica
28 RS 734.7