Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine
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attribuiti i ricavi delimitati annualmente nel bilancio della Confederazione provenienti dalle tasse per le concessioni di radiocomunicazione mobile, rilasciate per gli anni a partire dal 2029. Per finanziare le quote dei contributi di sostegno a carico della Confederazione, l’Assemblea federale chiederà un credito d’impegno di 365 milioni di franchi. I mezzi di sostegno possono pertanto essere assicurati in modo vincolante e in seguito versati, una volta completato il progetto. I crediti per le spese annuali devono essere richiesti ogni anno e definiti nel preventivo dai relativi organi competenti della Confederazione. Anche i costi di gestione del programma sono finanziati dai fondi a destinazione vincolata e vanno approvati annualmente nel quadro del preventivo. Si stima che le spese complessive per il personale e l’informatica ammontino a circa 10 milioni di franchi o tra 0,8 e 1,18 milioni di franchi all’anno.
Tramite la destinazione vincolata delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione mobile, una parte di tali tasse, versate dai fornitori di servizi di telecomunicazione per l’attribuzione di radiofrequenze, dovrebbe riconfluire nell’ampliamento delle reti di telecomunicazione.
Poiché le tasse per le concessioni di radiocomunicazione mobile in vigore dal 2029 saranno utilizzate per alimentare i fondi federali, questa legge non deve entrare in vigore prima del 2029.
Cpv. 2
La destinazione vincolata secondo il capoverso 1 è limitata nel tempo e nell’importo. L’attribuzione dei fondi al finanziamento speciale avviene a partire dall’entrata in vigore della presente legge fino al più tardi al termine del programma di sostegno, e fino a un importo massimo di 375 milioni di franchi. 365 milioni di franchi sono destinati alle quote dei contributi di sostegno versate dalla Confederazione. 10 milioni dei fondi federali sono previsti per la gestione del programma a livello federale. Insieme alle quote dei Cantoni interessati, risultano fondi statali fino a 730 milioni di franchi.
Cpv. 3
Una volta concluso il programma (incl. l’eventuale proroga da parte del Consiglio federale), i fondi a destinazione vincolata, per cui non è stato assunto alcun impegno per un successivo versamento, vengono trasferiti al bilancio della Confederazione. Gli importi accordati e approvati nell’ambito delle domande ma non ancora versati sono esclusi dalla riattribuzione al bilancio della Confederazione. Anche al termine del programma, una volta terminato un progetto approvato, la Confederazione deve essere in grado di versare i fondi previsti nell’ambito del credito d’impegno.
Art. 8 Condizioni per ottenere la quota versata dalla Confederazione
Cpv. 1
Nel quadro dei crediti approvati, la Confederazione accorda la sua quota del contributo di sostegno per un progetto di ampliamento se le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono cumulativamente soddisfatte.