Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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I costi rappresentano la somma dei costi di capitale e di esercizio sostenuti per fornire un servizio. I costi di capitale comprendono un tasso d’interesse degli investimenti necessari, adeguato al settore, e il loro ammortamento sull’arco dell’utilizzazione economica dei relativi beni d’investimento. I costi computabili comprendono anche eventuali indennizzi di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera k per l’utilizzo degli impianti esistenti. Devono essere presi in considerazione in forma adeguata, ad esempio come affitto annuo ripartito sull’orizzonte temporale della stima dei costi pianificati e dei ricavi previsti.

Il costo dell’infrastruttura passiva è uno dei fattori principali per cui in alcune zone un progetto non può essere gestito in modo redditizio. Il sostegno si limita quindi a questa parte dell’infrastruttura (art. 1). Nel quadro del sostegno, possono essere computati i costi previsti per l’ampliamento e l’esercizio dell’infrastruttura passiva. Poiché in ultima analisi i costi sono messi a confronto con i ricavi correnti derivanti dall’esercizio, è necessario prendere in considerazione anche i costi d’esercizio che possono essere direttamente attribuiti all’infrastruttura passiva. In questo contesto si tratterà per la maggior parte di costi di manutenzione e indennizzi per l’utilizzo di infrastrutture esistenti.

I ricavi corrispondono fondamentalmente alle entrate derivanti dalla vendita di un servizio. I ricavi rilevanti per determinare il contributo di sostegno devono riguardare anche l’infrastruttura passiva. Nel modello dell’operatore, questi corrispondono alle entrate derivanti dall’attribuzione dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura passiva. Nel modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico, si tratta dei ricavi derivanti dalla vendita di servizi forniti tramite l’infrastruttura passiva. Poiché questi ricavi non possono essere conosciuti in anticipo, il loro importo deve essere determinato in base alle aspettative. Ciò significa che è necessario determinare i prezzi all’ingrosso teorici per i servizi delle infrastrutture passive e formulare ipotesi sul volume di vendita. I prezzi all’ingrosso possono anche essere intesi come contributi a copertura dei costi. Nel quadro del confronto tra costi e ricavi devono essere applicati allo stesso modo sia per i servizi utilizzati dall’operatore stesso (fatturazione interna) sia per i servizi venduti sul mercato all’ingrosso (fatturazione esterna).

Per determinare i prezzi all’ingrosso teorici l’operatore potrebbe eseguire una sorta di calcolo inverso: partendo dai prezzi di mercato previsti per i clienti privati, l’operatore detrae le voci abituali per il calcolo dei prezzi finché rimane solo la parte relativa ai costi dell’infrastruttura passiva. Questo importo rimanente sarà inferiore ai costi effettivi dell’infrastruttura passiva, perché altrimenti non sarebbe necessario alcun sostegno. In base a questo importo rimanente possono essere determinati i prezzi all’ingrosso teorici, ad esempio ripartendoli sui diversi servizi all’ingrosso in modo proporzionale alla quota dei costi effettivi. In un altro approccio gli operatori potrebbero orientare i loro calcoli ai prezzi attualmente richiesti o pagati sul mercato all’ingrosso.

Cpv. 2

La regolamentazione dei dettagli per il calcolo dei valori attuali dei costi computabili e dei ricavi rilevanti è delegata al Consiglio federale. Quest’ultimo deve innanzitutto provvedere affinché le infrastrutture passive determinanti e i requisiti per il confronto tra i costi pianificati e i ricavi previsti siano chiaramente regolamentati. In tale contesto occorre assicurare che il confronto sia il più possibile semplice da verificare e valido sul piano formale. Ad esempio, dovranno essere definite disposizioni relative all’orizzonte temporale delle stime e della durata di ammortamento o al tasso d’interesse usuale nel settore, nonché disposizioni metodologiche per determinare i prezzi all’ingrosso o