Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
CDF in materia di gestione dei sussidi26. Insieme alla quota del Cantone, il contributo di sostegno della Confederazione e del Cantone può coprire al massimo il 50 per cento dei costi computabili. Ciò significa che un progetto con una perdita prevista superiore al 50 per cento dei costi computabili non ha diritto al sostegno. In altre parole, almeno il 50 per cento dei costi computabili deve essere coperto dai ricavi.
Cpv. 3
Per quanto riguarda la sua parte degli aiuti finanziari ai progetti sostenuti, il Consiglio federale può fissare un importo massimo per collegamento. Definendo un tale importo medio massimo per collegamento, garantisce che non vengano sostenuti collegamenti sproporzionatamente costosi. Se questo valore soglia viene superato nell’ambito di un progetto presentato, la domanda di sostegno deve essere respinta. Se il valore viene superato, un Comune può decidere se assumersi direttamente l’importo che supera il valore soglia o se, nel caso di un progetto di ampliamento della fibra ottica, indire una gara pubblica per una copertura (parziale) con tecnologie di radiocomunicazione più economiche. Soprattutto se i mezzi di sostegno necessari per la copertura tramite fibra ottica sono superiori all’importo massimo per collegamento stabilito dal Consiglio federale, il ricorso a tecnologie di radiocomunicazione può essere un’alternativa. I progetti a tecnologia mista possono essere particolarmente idonei se, ad esempio, in un territorio comunale le zone centrali sono collegate via fibra ottica e gli edifici più discosti via radiocomunicazione. Nel fissare questo valore soglia, il Consiglio federale deve tenere conto del rapporto benefici e costi tra i collegamenti in fibra ottica e quelli via radio. In questo modo si intende evitare un sostegno eccessivo e sproporzionato.
Il Consiglio federale può inoltre limitare il proprio contributo per ogni singolo progetto. In tal modo può soprattutto assicurare che i fondi disponibili in un determinato anno non si concentrino su pochi progetti o Cantoni ma siano ampiamente ripartiti.
Art. 7 Finanziamento delle spese della Confederazione
Cpv. 1
Le quote dei contributi di sostegno a carico della Confederazione e le sue spese per la gestione del programma sono coperte da tasse a destinazione vincolata provenienti dalle concessioni di radiocomunicazione secondo l’articolo 39 LTC. La destinazione vincolata si applica esclusivamente alle tasse per le concessioni di radiocomunicazione di cui all’articolo 22a capoversi 1 e 2 LTC, rilasciate dalla ComCom con entrata in vigore a partire dal 2029. I proventi risalutanti da concessioni già rilasciate in passato o ad esempio dalle concessioni di radiocomunicazione a scopo professionale nonché dai servizi via satellite, devono continuare a confluire nel bilancio della Confederazione. La destinazione vincolata comprende quindi le tasse per le concessioni di radiocomunicazione mobile, che saranno attribuite dalla ComCom in particolare nelle prossime due aggiudicazioni per gli anni dal 2029 e dal 2034. L’eventuale utilizzo di tasse di concessione per il finanziamento di misure di accompagnamento secondo l’articolo 39a LTC prevale sulla destinazione vincolata secondo il presente avamprogetto.
Per i fondi a destinazione vincolata viene realizzato un finanziamento speciale secondo l’articolo 53 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione. A partire dall’entrata in vigore della presente legge, al finanziamento speciale saranno
26 CDF (2024)