Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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Indipendentemente dal modello scelto dal Comune, nella gara pubblica questo non può attribuire il mandato a un fornitore inserito dall’UFCOM nell’elenco di cui all’articolo 9 capoverso 2. Questi fornitori di servizi di telecomunicazione o proprietari di infrastrutture per il collegamento degli edifici hanno violato i loro obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 e sono quindi stati esclusi dalla procedura di sostegno.

Se un solo offerente ha partecipato alla procedura di gara per la costruzione e/o l’esercizio, la domanda di sostegno va esaminata in dettaglio e le indicazioni fornite devono essere controllate per verificarne la plausibilità (art. 10 cpv. 2). Indicazioni non plausibili, ad esempio se i costi computabili o i ricavi rilevanti previsti divergono troppo dai valori di riferimento dell’UFCOM, possono comportare il rigetto della domanda. Quest’ultima può essere ripresentata in un secondo momento con altre indicazioni.

k. Per ridurre al minimo i costi dei progetti sostenuti, occorre puntare su un’ampia coutenza delle infrastrutture passive già esistenti. Oltre alle infrastrutture passive esistenti per fornire servizi di telecomunicazione, vanno menzionate in particolare anche le infrastrutture passive dei gestori di reti elettriche, del gas o idriche. Queste devono essere idonee all’ampliamento delle reti di telecomunicazione; la loro funzione attuale non va pregiudicata sensibilmente. Inoltre, l’infrastruttura deve essere effettivamente utilizzabile, ossia disporre di sufficienti capacità libere che consentano di prendere in considerazione riserve adeguate e motivate.

Nel modello dell’operatore, il Comune richiedente è interessato da questo aspetto in quanto utilizza le infrastrutture passive esistenti e idonee per l’ampliamento. I fornitori che partecipano alla gara pubblica per la costruzione terranno conto, per quanto ragionevole, delle infrastrutture idonee del Comune; non devono tuttavia contribuire con proprie infrastrutture al progetto di ampliamento. Nel modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico, viene coinvolto ancora una volta il Comune richiedente perché fornisce od offre le infrastrutture passive esistenti nel quadro dell’aggiudicazione per la costruzione e l’esercizio della rete. I fornitori che partecipano alla gara pubblica per la costruzione e l’esercizio della rete devono impiegare, per quanto possibile e ragionevole, le infrastrutture utilizzabili e idonee esistenti per la realizzazione dell’ampliamento sostenuto. L’obbligo per il Comune richiedente di impiegare la propria infrastruttura passiva per l’ampliamento o di offrirla nella procedura di gara si applica in linea di principio anche nel caso in cui il Comune abbia esternalizzato l’infrastruttura passiva a un ente di diritto pubblico, a un ente di diritto privato o a un’altra istituzione in cui detiene una partecipazione totale o parziale.

Se il Comune richiedente non possiede una propria infrastruttura passiva (direttamente o indirettamente) ma nella regione sostenuta esiste un’infrastruttura utilizzabile e idonea di proprietà di terzi (ad es. gestori di reti elettriche e fornitori di servizi di telecomunicazione), il Comune richiedente deve stipulare una convenzione di utilizzo con almeno uno di questi terzi e impiegare tale infrastruttura per l’ampliamento od offrirla ai fornitori nell’ambito della gara pubblica secondo le condizioni di utilizzo concordate. Se il Cantone in cui si trova la zona sostenuta possiede un’infrastruttura corrispondente o detiene una partecipazione diretta o indiretta presso un tale terzo, il Cantone appoggerà i relativi sforzi per concludere una convenzione di utilizzo con il Comune richiedente.

Per la coutenza di queste infrastrutture passive può essere previsto un indennizzo adeguato. Tale indennizzo confluisce in quanto costi computabili nel calcolo del contributo di sostegno secondo l’articolo 4 capoverso 1. È probabile che, con l’indennizzo per