Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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un certo margine per le entrate all’ingrosso e i volumi di vendita previsti e plausibili. Inoltre, è probabile che vengano specificati requisiti diversi per il modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico e per il modello dell’operatore.

Cpv. 3

Il Consiglio federale può stabilire un importo minimo del contributo di sostegno in quanto limite di rilevanza. In questo modo si tiene conto del fatto che un sostegno si giustifica solo a partire da un determinato contributo o impatto. L’esame delle domande di sostegno comporta un onere che è in parte indipendente dal contributo di sostegno. Per i progetti più grandi con contributi di sostegno più elevati, l’onere amministrativo per ogni franco di sostegno è minore e il sostegno è pertanto più efficiente.

Art. 5 Composizione del contributo di sostegno

Cpv. 1

Il contributo di sostegno determinato secondo l’articolo 4, ossia l’ammanco previsto di un progetto, è a carico della Confederazione nella misura del 50 per cento. Come prerequisito per i fondi federali, il restante 50 per cento del contributo di sostegno ai sensi dell’articolo 4 è a carico del Cantone del Comune richiedente (art. 8 cpv. 1 lett. h). I mezzi di sostegno necessari devono quindi essere ripartiti in parti uguali tra la Confederazione e il Cantone coinvolto. I Cantoni possono decidere, in linea di principio o per determinati progetti, di non fornire il proprio cofinanziamento; in questo caso, però, non ricevono alcun fondo federale. Nel caso di associazioni intercantonali di Comuni, i Cantoni coinvolti devono concordare una chiave di ripartizione dei costi adeguata, come ad esempio il numero di edifici e di collegamenti o i costi di ampliamento previsti.

Cpv. 2

Il Cantone è libero di addossare completamente o in parte al Comune beneficiario la propria quota necessaria per il sostegno. Per contro, un Comune dovrebbe avere la possibilità di finanziare in parte o per intero il contributo a carico del Cantone se questo non è disposto a fornirlo. Se un Comune contribuisce con fondi propri, tale contributo deve essere ascritto alla quota del Cantone.

Art. 6 Quota della Confederazione

Cpv. 1

La quota del contributo di sostegno versata dalla Confederazione è accordata nel quadro dei crediti approvati come unico pagamento in contanti non rimborsabile ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LSu. Sono fatte salve le domande di credito e i decreti di stanziamento annuali degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario.

Cpv. 2

Limitando la quota della Confederazione a un massimo del 25 per cento dei costi computabili secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a, dovrebbe essere possibile garantire la proporzionalità dei sussidi in ogni progetto. La legge soddisfa quindi i consigli del