Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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Art. 17 Protezione giuridica

Secondo l’articolo 17, la protezione giuridica contro le sentenze segue le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. A tale proposito, occorre rinviare a un aspetto fondamentale della procedura di cui all’articolo 10 capoverso 3. Questa procedura prevede che le domande, sotto forma di dossier completo comprendente un rapporto di verifica e tutti i documenti necessari, vengano inoltrate all’UFCOM solo dopo che tutte le decisioni necessarie secondo il diritto cantonale sono formalmente passate in giudicato. In seguito l’UFCOM emana una decisione in merito alla relativa domanda e al contributo di sostegno finale. In questo modo si vuole evitare che vengano emesse due decisioni contraddittorie in materia. Ai sensi dell’articolo 44 in combinato disposto con l’articolo 47 capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 196830 sulla procedura amministrativa (PA), le decisioni dell’UFCOM sottostanno a ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Un eventuale ricorso in appello in materia di diritto pubblico non verrebbe espressamente ostacolato dall’articolo 83 lettera k della legge federale del 17 giugno 200531 sul Tribunale federale (LTF). I contributi di sostegno in questione costituiscono aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LSu, a cui, se si soddisfano tutte le condizioni, si ha diritto per legge nel quadro dei fondi federali disponibili.

Art. 18 Esecuzione

Cpv. 1

L’articolo 182 Cost. autorizza tra l’altro il Consiglio federale a emanare disposizioni d’esecuzione. Sulla base di questa possibilità di delega, il Consiglio federale deve, ove necessario, chiarire le disposizioni legali esistenti, descriverne le conseguenze giuridiche pratiche, specificare termini giuridici indefiniti o disciplinare questioni organizzative.

Cpv. 2

Ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale può delegare a un ufficio, in questo caso l’UFCOM, l’emanazione di norme se una legge federale lo autorizza in merito. Sulla base di questa disposizione, occorre creare per l’UFCOM la competenza legislativa di emanare le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative (PTA). I relativi ambiti legislativi delegati all’UFCOM, in cui può redigere le PTA, dovranno essere definiti dal Consiglio federale. Si tratta in particolare dell’articolo 4 capoversi 2 e 3, dell’articolo 6 capoverso 3, dell’articolo 8 capoversi 2 e 3, dell’articolo 10 capoverso 5 nonché dell’articolo 14 capoverso 3.

30 RS 172.021

31 RS 173.110