Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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Il Consiglio federale definirà le condizioni dell’accesso e la base di calcolo per l’indennizzo e prescriverà ad esempio alcuni parametri per il calcolo.

Art. 15 Controversie in materia di accesso

L’articolo 15 disciplina come gestire le controversie relative alle offerte all’ingrosso e alle corrispondenti condizioni nel contesto del sostegno. Si basa su elementi menzionati anche negli articoli 11a e 11b LTC.

Cpv. 1

La ComCom è responsabile della risoluzione delle controversie nell’ambito dell’accesso alle infrastrutture sostenute. Nel quadro delle procedure in materia di accesso di cui all’articolo 11 LTC e seguenti, la ComCom si occupa già di questioni correlate sul piano materiale. È quindi l’autorità appropriata per risolvere le controversie concernenti l’accesso alle infrastrutture sostenute e le relative condizioni. I FST che ritengono illecite le condizioni delle prestazioni all’ingrosso offerte presentano una domanda alla ComCom per determinare i punti controversi. Poiché l’obbligo di fare un’offerta è chiaro e il primato delle trattative non ha senso in un contesto di sostegno, a differenza degli articoli 11 e seguenti, non è necessaria una scadenza per raggiungere un accordo. Con la domanda viene avviata una procedura amministrativa istruita dall’UFCOM. Una volta completate le procedure d’istruzione, l’UFCOM presenta alla ComCom una proposta su come attuare la risoluzione della controversia. La ComCom decide in merito a questa proposta e alle condizioni controverse.

Cpv. 2

Questo capoverso corrisponde testualmente all’articolo 11b LTC. Con la decisione della ComCom si chiariscono le condizioni contrattuali tra l’operatore di infrastrutture sostenute e un fornitore che richiede prestazioni all’ingrosso. Le controversie derivanti da accordi tra le parti nominate o da eventuali decisioni esistenti devono essere giudicate dai tribunali civili.

Art. 16 Assistenza amministrativa

L’UFCOM deve essere autorizzato a richiedere presso altre autorità federali, come anche presso autorità cantonali o comunali, dati e informazioni che possono essere necessari per l’esecuzione della presente legge. Tali autorità sottostanno a un obbligo di informare. In cambio, l’UFCOM trasmetterà su richiesta a queste autorità i dati raccolti nel quadro dell’esame della domanda secondo l’articolo 10 o della verifica del progetto sostenuto secondo l’articolo 12. Ciò avviene a condizione che i dati in questione siano necessari per l’adempimento dei compiti legali delle autorità richiedenti. Questa disposizione viene creata in particolare in relazione all’articolo 8 capoverso 1 lettera k e all’articolo 8 capoverso 3. In tal modo, per adempiere i propri compiti, l’UFCOM può ad esempio richiedere informazioni sulle infrastrutture di approvvigionamento elettrico all’ElCom. In cambio, su richiesta l’UFCOM fornisce all’ElCom informazioni sull’indennizzo per l’utilizzo delle infrastrutture passive di gestori di reti elettriche. Lo scambio di dati deve essere possibile anche per quanto riguarda la collaborazione con i Cantoni.