Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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edifici e che, in pratica o in teoria, consentono di fornire un servizio di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 3 lettera b LTC.

Tuttavia, prima di ottenere tali informazioni, occorre sapere chi deve fornirle e, soprattutto, assicurarsi che l’UFCOM possa contattare queste persone. Per evitare confusioni e recensire tutte le infrastrutture, comprese quelle inattive, bisogna concentrarsi sui proprietari. Questi saranno tenuti ad annunciarsi affinché l’UFCOM possa registrarli in un elenco.

Cpv. 2

Spetta al Consiglio federale disciplinare la forma e il contenuto dell’obbligo di annuncio e stabilire le regole affinché l’elenco dei proprietari sia esaustivo e aggiornato.

Art. 39a Destinazione vincolata e utilizzo delle tasse di concessione

L’attuale articolo 39a LTC, secondo cui una parte delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione può essere utilizzata per misure collaterali quali la ricerca o studi inerenti alle tecnologie di radiocomunicazione, va trasferito al capoverso 1.

La nuova destinazione vincolata delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione mobile in favore del finanziamento speciale delle quote dei contributi di sostegno versate dalla Confederazione nell’ambito della LSBL può potenzialmente interessare l’utilizzo di una parte delle stesse tasse di concessione, le quali possono essere utilizzate per misure inerenti alle tecnologie di radiocomunicazione. Prima del 2034, dovrebbe essere possibile finanziare le misure secondo l’articolo 39a LTC con le tasse provenienti da concessioni già rilasciate in passato; fino a quel momento, non ci dovrebbe essere un uso concorrente delle tasse di concessione.

Il nuovo capoverso 2 chiarisce le priorità nell’utilizzo dei fondi.

Art. 59a Obbligo di comunicazione ai fini di un atlante nazionale della banda larga (nuovo)

Come già accennato, da diversi anni l’UFCOM raccoglie informazioni sull’allacciamento alla rete ad altissima velocità in Svizzera e le pubblica sotto forma di mappe nell’Atlante nazionale della banda larga. Affinché questo strumento, essenziale per un monitoraggio metodico e accurato, possa essere istituito su basi solide, è importante che la sua creazione, il suo funzionamento e la sua pubblicazione poggino su norme legali indiscutibili. Questo è lo scopo del presente nuovo articolo.

Cpv. 1

Il capoverso 1 descrive chiaramente chi è soggetto all’obbligo di fornire informazioni e definisce di fatto quali informazioni vanno comunicate. Chiunque possieda linee fisiche di telecomunicazione che collegano edifici deve fornire periodicamente all’UFCOM tutte le informazioni necessarie alla realizzazione di un atlante nazionale della banda larga, indipendentemente dal fatto che sia un fornitore di servizi di telecomunicazione o meno.