Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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accesso ai sensi dell’articolo 13 risentirebbero delle stesse conseguenze. Infine, la creazione di una nuova disposizione derogatoria nell’articolo 83 lettera p numero 4 della LTF serve a continuare a sgravare il Tribunale federale ai sensi del rapporto del Consiglio federale del 24 gennaio 2024 in adempimento del postulato 20.4399 Caroni del 2 dicembre 2020 (Consiglio federale 2024)34.

2. Legge del 30 aprile 199735 sulle telecomunicazioni (LTC)

L’obiettivo della LSBL è di offrire a un maggior numero possibile di appartamenti e imprese una velocità di trasmissione di almeno 1 Gbit/s per il download, prevedendo l’utilizzo di fondi pubblici a determinate condizioni. A questo proposito, va notato che il sostegno finanziario per l’ampliamento delle infrastrutture passive necessarie a migliorare il servizio sarà possibile solo nelle aree geografiche in cui l’attuale rete di accesso non è in grado di soddisfare la domanda di tale velocità e in cui, per mancanza di redditività, non è previsto alcun progetto di ampliamento in un arco di tempo ritenuto pertinente.

Per sapere dove intervenire, occorre innanzitutto individuare gli edifici che soddisfano determinate condizioni36 e i cui occupanti non possono accedere a Internet tramite un collegamento che garantisca una velocità di 1 Gbit/s in download, né ora né entro tre anni. Seguendo l’esempio degli Stati membri dell’UE, questi edifici figureranno su mappe, in modo da avere una rappresentazione concisa ed efficace. Tali informazioni forniranno un primo quadro della situazione e consentiranno alle autorità locali di valutare se sia opportuno effettuare ulteriori accertamenti al fine di individuare una potenziale area di incentivazione pubblica.

A livello federale, esiste già uno strumento di mappatura di questo tipo, dal momento che l’UFCOM raccoglie i dati presso le aziende volontarie e pubblica due volte l’anno delle mappe che mostrano l’avanzamento della banda larga37. Per attuare la strategia sul sostegno alla banda larga, questo atlante deve però essere sviluppato e completato, in particolare rendendo obbligatoria la messa a disposizione di informazioni per tutti i proprietari di infrastrutture di telecomunicazione che offrono allacciamenti agli edifici. Le modifiche qui proposte miglioreranno notevolmente la conoscenza e il monitoraggio della situazione sul campo, un vantaggio non solo in vista dell’attuazione della strategia ma anche a lungo termine, quando il programma sarà ormai giunto a termine. Grazie ai nuovi articoli 4a e 59a LTC, l’atlante fornirà quindi informazioni aggiornate, esaustive e ancora più precise, essenziali per informare la popolazione e l’economia e consentire alle autorità di valutare l’efficacia delle politiche pubbliche attuate.

Art. 4a Obbligo di annuncio (nuovo)

Cpv. 1

Per fornire una descrizione accurata ed esaustiva della situazione riguardo all’ampliamento delle infrastrutture di telecomunicazione, è importante sapere quali informazioni occorre raccogliere. Nella fattispecie, si tratta delle infrastrutture di cui sono dotati gli

34 Consiglio federale (2024)

36 Per garantire un uso parsimonioso del denaro pubblico, bisognerebbe escludere dall’elenco degli edifici recensiti in Svizzera quelli che non sono riscaldati in modo permanente o che hanno funzioni accessorie come garage, cisterne, sili, magazzini, ecc.

37 Atlante della banda larga, https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=nga, consultato il 15.01.2025.