Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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Cpv. 3

In caso di conflitto o contraddizione tra il presente articolo e la garanzia di accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato secondo l’articolo 11 LTC, il presente articolo deve prevalere. In questo modo si chiarisce e assicura che, in caso di collegamenti sostenuti, le prescrizioni specifiche della LSBL siano applicate all’accesso per altri fornitori.

Cpv. 4

Il capoverso 4 serve a tenere conto delle varie situazioni nel contesto del sostegno, dei cambiamenti tecnologici nelle reti di telecomunicazione e dell’evoluzione del mercato. Al momento dell’entrata in vigore della legge, non è possibile prevedere quali saranno i nuovi sviluppi nella fornitura di servizi di telecomunicazione nei prossimi anni o come evolverà la domanda del mercato. Per questo motivo, la determinazione delle prestazioni all’ingrosso da offrire concretamente è delegata al Consiglio federale. In ogni caso stabilisce che l’accesso fisico alla rete deve essere offerto su richiesta a un operatore di mercato.

Art. 14 Condizioni di accesso

L’articolo 14 disciplina le condizioni quadro per le prestazioni all’ingrosso da offrire sulle infrastrutture sostenute.

Cpv. 1

L’accesso ai collegamenti sostenuti deve essere accordato, contro pagamento di un indennizzo, in modo trasparente e non discriminatorio, indipendentemente dalla forma di accesso concreta. In base al principio della non discriminazione, i FST che richiedono le prestazioni all’ingrosso offerte non devono trovarsi in una posizione peggiore rispetto alle unità commerciali o alle filiali dell’operatore delle infrastrutture sostenute. Di conseguenza, ad esempio, l’operatore applicherà internamente gli stessi prezzi che richiede ad altri fornitori per le prestazioni all’ingrosso. Inoltre, per quanto riguarda i processi e le scadenze deve trattare gli altri fornitori come sé stesso.

Cpv. 2 e 3

L’obbligo di offerta deve assicurare la concorrenza ma non deve tuttavia andare a svantaggio dell’operatore delle infrastrutture sostenute. Tal fine può essere raggiunto attraverso un indennizzo adeguato per le prestazioni fornite all’ingrosso. Questo prezzo all’ingrosso ricorrente – o in questo contesto anche prezzo di accesso – si basa sui costi computabili per l’ampliamento e l’esercizio delle infrastrutture sostenute meno il contributo di sostegno ricevuto. I costi computabili comprendono un adeguato tasso d’interesse del capitale investito e quindi un rendimento appropriato. Oltre alla base di calcolo, il capoverso 2 disciplina concretamente anche un aspetto parziale della non discriminazione. Nel caso in cui l’operatore delle infrastrutture sostenute offra anche servizi al dettaglio, si prescrive che la differenza tra i prezzi di accesso offerti dall’operatore e i suoi prezzi al dettaglio debba consentire a un fornitore analogo ed efficiente di generare ricavi a copertura dei costi. In questo modo si dovrebbe evitare una situazione in cui, pur essendo offerte a prezzi non discriminatori, le prestazioni all’ingrosso non consentano agli altri FST di offrire prodotti concorrenziali ai propri clienti finali senza subire perdite.