Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine
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Art. 12 Verifica del progetto sostenuto
Cpv. 1
Occorre verificare se il Comune richiedente esegue e realizza il progetto sostenuto secondo le disposizioni legali e le condizioni che gli sono state impartite. Ciò risulta anche dall’articolo 25 capoverso 1 LSu. In particolare, i fondi devono essere utilizzati secondo le condizioni definite nella legge, nell’ordinanza e nella decisione nonché per lo scopo specifico. Il Comune deve segnatamente dichiarare che la rete viene ora effettivamente utilizzata e quali collegamenti sono stati realizzati con quali infrastrutture. Altre parti integranti di una verifica possono essere tutti gli altri rapporti stipulati per adempiere il mandato, anche i contratti con terzi o la coutenza di infrastrutture esistenti. Di regola il contributo viene fissato definitivamente quando la domanda viene accolta mediante la relativa decisione (art. 10 cpv. 4). Se l’esame di un progetto rivela un adempimento incompleto, può essere imposta una riduzione o una restituzione del contributo secondo l’articolo 28 LSu. La semplice alienazione di infrastrutture per la fornitura di servizi di telecomunicazione non è in linea di principio in contraddizione con il raggiungimento del loro scopo. Se l’alienazione dovesse portare a una sottrazione allo scopo, sarebbe nuovamente possibile chiedere una restituzione (art. 29 LSu).
In linea di principio, viene verificata l’attuazione di ogni progetto e l’UFCOM ne è responsabile. La verifica dell’attuazione deve limitarsi all’essenziale. L’onere da sostenere per il controllo deve essere proporzionato alle risorse impiegate. La verifica da parte dell’UFCOM, con il coinvolgimento del Cantone, garantisce la supervisione e il controllo relativi all’utilizzo dei fondi di sostegno e all’attuazione dei progetti.
Affinché l’UFCOM possa decidere secondo l’articolo 10 capoverso 4 in merito alle domande per un contributo di sostengo, i Comuni richiedenti hanno l’obbligo di fornirgli tutte le informazioni necessarie (art. 15c LSu). L’obbligo di informare si applica anche dopo l’attribuzione dei contributi di sostegno. Alla conclusione dei progetti sostenuti, l’attenzione si concentra in particolare sulle informazioni relative all’effettiva realizzazione del progetto. I controlli sul posto devono rimanere un’eccezione. L’obbligo di informare ai sensi dell’articolo 15c LSu si applica anche a terzi, qualora siano chiamati da un Comune ad adempiere il proprio compito. Ciò può riguardare ad esempio contratti o conteggi di imprese di costruzione e operatori di rete coinvolti o di proprietari di infrastrutture condivise.
L’obbligo di informare è violato in particolare se le informazioni richieste vengono rifiutate o fornite in modo incompleto. Se al momento di presentare la domanda un Comune viola l’obbligo di informare, l’UFCOM può respingere la domanda. Se un Comune, quando verifica un progetto, viola l’obbligo di informare, può essere imposta una riduzione o una restituzione del contributo secondo l’articolo 28 LSu.
Cpv. 2
Il Consiglio federale disciplina il processo di verifica da parte dell’UFCOM e il coinvolgimento dei Cantoni.
Art. 13 Garanzia di accesso