Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 12 pagine
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funzione di creare un’organizzazione dell’amministrazione più efficiente e di generare effetti sinergici.
Il trattato da concludere non riguarda espressamente la modifica del tracciato del confine o lo scambio di territori. Il progetto è giustificato piuttosto dalla suddetta nuova misurazione dei punti di confine. Inoltre, il tracciato dinamico del confine nel Reno sarà fissato in modo uniforme sulla linea mediana del corso d’acqua; finora era determinante in alcuni punti la linea di impluvio del fiume. Ciò può comportare in alcuni casi una lieve modifica del tracciato del confine già definito in modo dinamico nel Reno.
3 Commento ai singoli articoli
Parte I – Definizioni
La parte I del trattato contiene definizioni generali dei termini. L’articolo 1 definisce il confine di Stato come «il territorio degli Stati contraenti sia sulla superficie terrestre che nello spazio aereo e sotto la superficie terrestre, compresa la superficie che separa perpendicolarmente al centro della terra le strutture e gli impianti di ogni tipo, sopra e sotto il suolo». L’articolo 2 definisce altri termini importanti ai fini del trattato.
Parte II – Tracciato del confine di Stato
La parte II del trattato disciplina il tracciato del confine di Stato. Viene descritto il tracciato del confine e viene operata una distinzione tra confini fissi e mobili o confini dinamici.
L’articolo 3, cpv. 2, seconda frase, stabilisce che il confine di Stato nel Lago Inferiore di Costanza, nel Reno e negli altri corsi d’acqua di confine è mobile e, nella misura in cui il confine corre in acqua, corrisponde alla posizione della linea mediana di tali corsi d’acqua. Da un punto di vista puramente tecnico-topografico sarebbe stato ipotizzabile fissare in modo rigido il tracciato del confine senza tener conto del fatto che esso si trova sulla terraferma o in acqua. Tuttavia, un confine mobile offre diversi vantaggi. In particolare, garantisce alle cittadine e ai cittadini e alle autorità la massima visibilità possibile del tracciato del confine sul terreno. Infatti, la linea mediana di un corso d’acqua sarà sempre determinabile ad occhio nudo, almeno in modo approssimativo. Inoltre, un confine mobile all’interno del corso d’acqua garantisce che entrambi gli Stati contraenti possano, in linea di principio e in modo continuativo, utilizzare i corsi d’acqua di confine in modo paritario. Infine, il modello di confine mobile rende superfluo anche il problema che altrimenti si porrebbe, ovvero se sia necessaria una demarcazione indiretta dei punti di confine fissi situati nell’acqua su entrambi i lati dei corsi d’acqua di confine.
L’articolo 4 riprende questo punto di partenza e stabilisce disposizioni più dettagliate sugli effetti dei cambiamenti nei corsi d’acqua di confine.
Ai sensi dell’articolo 4 cpv. 1, le parti mobili del confine di Stato seguono sempre le variazioni della linea mediana del corso d’acqua di confine, purché si tratti di cambiamenti naturali di lieve entità. Ciò riflette l’idea descritta sopra secondo cui il confine deve essere il più possibile riconoscibile anche in acqua.