Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 12 pagine

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Ai sensi dell’articolo 4 cpv. 2, tuttavia, si applica una regola speciale per i cambiamenti naturali di maggiore entità e per i cambiamenti artificiali. In questi casi, il confine di Stato segue il tracciato precedente ai cambiamenti fino a quando la commissione frontaliera non propone un tracciato diverso, che viene poi stabilito di comune accordo dagli Stati contraenti. Alla base di questa disposizione vi è il fatto che in entrambi i casi sussistono motivi prevalenti per derogare alla regola di base di cui all’articolo 4, cpv. 1 che stabilisce che il confine segua automaticamente i cambiamenti nel corso d’acqua.

Ciò vale in primo luogo per i cambiamenti artificiali. Se nel territorio di uno degli Stati contraenti vengono ad esempio effettuati lavori di costruzione o misure di gestione delle acque che influenzano il tracciato del corso d’acqua, ciò non deve comportare automaticamente e obbligatoriamente una modifica anche del tracciato del confine. Inoltre, le manipolazioni arbitrarie non hanno alcun effetto sul tracciato del confine.

In secondo luogo, anche in caso di cambiamenti naturali di grande entità, il tracciato del confine non deve seguire automaticamente e obbligatoriamente i cambiamenti del corso d’acqua. In tali casi, infatti, si verificherebbero senza possibilità di reazione notevoli spostamenti sia dei territori statali che dell’accesso a tutte le risorse connesse, quali terreni agricoli, zone boschive, risorse minerarie, ecc. In virtù di eventi causali, il territorio di uno Stato contraente si amplierebbe a scapito dell’altro Stato contraente. In tali casi, l’interesse alla stabilità territoriale dello Stato può prevalere sugli interessi sopra menzionati, che sono alla base della determinazione del tracciato del confine sulla linea mediana del corso d’acqua di confine. Poiché in tali casi è indicato valutare tutti gli interessi e le esigenze rilevanti, è opportuno, in caso di cambiamenti di grande entità, lasciare inizialmente invariato il tracciato del confine (determinato durante l’ultima misurazione) e trovare una soluzione adeguata al caso specifico dopo adeguata preparazione da parte della commissione frontaliera. Questo meccanismo flessibile e adattabile è già stato previsto dalla Germania in diversi altri trattati di confine (ad esempio nell’art. 3, cpv. 2, del trattato di confine tra Germania e Polonia del 16 settembre 2004 o nell’art. 6, cpv. 2, del trattato di confine tra Germania e Repubblica Ceca del 3 marzo 1997) e ha dato buoni risultati nella pratica (nell’art. 4 del trattato di confine tra Germania e Austria del 29 febbraio 1972 è invece previsto, ad esempio, che il confine sia fisso nella maggior parte dei corsi d’acqua di confine, tra cui il tratto del Danubio, e che i cambiamenti nella linea mediana del corso d’acqua di confine non abbiano alcun effetto a priori sul tracciato del confine).

La questione se si tratti di un cambiamento di grande entità deve essere valutata nel quadro di un esame complessivo, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso specifico. Essa si basa in particolare sulle circostanze rilevanti in loco. Ad esempio, si può tenere conto dell’eventuale impatto significativo sul regime idrico (livello dell’acqua, deflusso, capacità di autodepurazione), sull’accesso alle acque o su altri aspetti quali, in particolare, la navigazione, la pesca, l’equilibrio naturale, l’aspetto estetico, ecc. Si può anche tenere conto della velocità con cui lo sviluppo avviene (graduale o improvviso). Il termine è inoltre aperto ad altre valutazioni pertinenti, ad esempio si può tenere conto delle implicazioni ecologiche e gli effetti del cambiamento sulla flora e sulla fauna circostanti possono essere inclusi nella valutazione. Un indicatore può anche essere il fatto se in seguito al cambiamento la nuova linea mediana abbia abbandonato l’antico alveo del corso d’acqua, come era stato constatato durante l’ultima misurazione congiunta. Nel caso dell’Alto Reno, che è il corso d’acqua di confine più importante, viste le condizioni geomorfologiche prevalenti è improbabile si verifichino cambiamenti naturali di rilievo nel prossimo futuro.