Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Se la commissione frontaliera constata un cambiamento naturale di grande entità, il confine di Stato rimane inizialmente invariato rispetto alla situazione precedente al cambiamento. In una prima fase la situazione viene quindi congelata per poter procedere, una volta che questa si sarà stabilizzata, a una nuova valutazione consensuale della situazione. La commissione frontaliera, naturalmente con il sostegno della commissione tecnica e delle autorità locali competenti, deve elaborare una proposta per il nuovo tracciato (che può naturalmente corrispondere al tracciato congelato o prevedere che la nuova linea mediana venga seguita in modo dinamico). La proposta diventa vincolante come nuovo tracciato di confine solo se viene concordata di comune accordo dagli Stati contraenti. In sostanza, qualora la commissione frontaliera decida di presentare una proposta in tal senso occorrerà un nuovo accordo tra gli Stati contraenti. Ciò è anche equo, poiché potrebbe eventualmente trattarsi di una vera e propria modificazione di confini. Il contenuto della ridefinizione non può essere valutato in anticipo in modo astratto e schematico, ma deve essere deciso caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. Ad esempio, può verificarsi un cambiamento di grande entità che tuttavia (ad esempio, se un corso d’acqua di confine, dopo aver descritto un meandro, semplicemente serpeggia seguendo un nuovo corso) nel complesso lascia sostanzialmente invariati i rapporti territoriali. In tal caso può essere opportuno continuare a considerare determinante la linea mediana. La situazione può invece presentarsi diversamente se il cambiamento nel corso d’acqua ha ripercussioni anche su altri aspetti (ad esempio costruzioni, risorse naturali come giacimenti).
Al di sotto della soglia dei cambiamenti artificiali o naturali di grande entità, resta valida la regola di base secondo cui il confine corre sempre lungo la linea mediana del corso d’acqua. In caso di cambiamenti naturali di lieve entità, le modifiche del confine sono già determinate dal trattato di confine stesso. Esse vengono semplicemente verificate dalla commissione frontaliera sulla base delle misurazioni effettuate sul terreno e constatate a titolo dichiarativo.
Parte III – Demarcazione e misurazione del confine di Stato
La parte III del trattato disciplina la futura demarcazione e misurazione del confine di Stato comune. L’articolo 9 stabilisce che i segni di confine devono essere controllati ogni dodici anni e che eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati.
Parte IV – Lavori relativi ai confini e altre operazioni connesse ai confini
La parte IV del trattato contiene disposizioni relative ai lavori relativi ai confini e ad altre operazioni connesse ai confini. Il confine e l’insieme dei punti di confine sono suddivisi in tratti di confine. Per ciascun tratto di confine, in futuro la competenza primaria spetterà in modo chiaro e trasparente a uno dei due Stati contraenti. Ciò chiarisce la responsabilità tecnica per la manutenzione del confine e, in generale, l’adempimento dei compiti previsti dal nuovo trattato di confine per il rispettivo tratto di confine. Alla competenza primaria corrisponde in particolare anche l’assegnazione dell’onere di manutenzione.