Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20241 sul programma della legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 24 gennaio 20242. La conclusione del trattato con la Repubblica Federale di Germania è tuttavia opportuna per una gestione al passo coi tempi del confine nazionale.

Il progetto non ha alcuna incidenza sul bilancio e sulla pianificazione finanziaria della Confederazione poiché costituisce una prosecuzione della prassi attuale.

1.5 Esecuzione degli interventi parlamentari

Il progetto non chiude alcuna procedura parlamentare.

2 Punti essenziali del progetto

La conclusione di un nuovo trattato unitario serve soprattutto a migliorare la trasparenza e la chiarezza del tracciato di confine sulla base di dati di coordinate moderni sia per le cittadine e i cittadini che per le autorità interessate (tra cui gli uffici catastali e le autorità di sicurezza). A tal fine, il trattato deve riflettere adeguatamente il progresso tecnologico e rendere vincolante e giuridicamente sicuro un metodo moderno e affidabile per la rappresentazione delle coordinate già misurate dei singoli punti di confine (Sistema di riferimento terrestre europeo ETRS89 o CH1903+). In questo modo vengono soddisfatti anche i requisiti della direttiva INSPIRE (2007/2/CE). Quest’ultima prevede che gli Stati membri dell’UE mettano a disposizione i nuovi set di dati geografici in un formato conforme agli standard tecnici moderni. La Svizzera è anche membro di EuroGeographics e ha contribuito in modo determinante all’elaborazione della direttiva INSPIRE. Sebbene non sia vincolante per la Svizzera, quest’ultima persegue obiettivi simili nel settore della misurazione nazionale. Il nuovo trattato garantisce il rispetto delle disposizioni del diritto svizzero, in particolare della legge sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62) e dell’ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN, RS 510.626).

Inoltre, le autorità devono essere sollevate da compiti ormai obsoleti e non più al passo coi tempi. A tal fine è particolarmente utile abolire l’obbligo imposto alle autorità di mantenere libera da vegetazione o altri ostacoli l’intera zona del confine di Stato. Nelle attuali condizioni politiche e tecnologiche, appare invece sufficiente e adeguato limitare la visibilità del confine sul terreno ai punti in cui si trovano i singoli cippi di confine. Inoltre, l’intervallo di tempo entro il quale l’intero confine deve essere controllato integralmente mediante sopralluoghi sul terreno è portato da sei a dodici anni. In futuro, i corsi d’acqua di confine dovranno essere controllati regolarmente solo ogni ventiquattro anni e, se necessario, misurati. Viene inoltre introdotta una regola chiara e trasparente in materia di competenze per la manutenzione dei vari tratti di confine, anch’essi di nuova istituzione, che tiene conto della prassi adottata finora in materia di interventi di manutenzione. Infine, anche l’istituzione di una commissione frontaliera sul modello delle esperienze maturate da entrambi gli Stati contraenti con altri Stati confinanti ha la

1 FF 2024 525

2 FF 2024 526.