Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 12 pagine

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Si tiene conto al contempo della prassi consolidata, che ha portato all’instaurazione di rapporti di cooperazione generalmente efficaci tra le autorità svizzere e tedesche in loco. Ciò comprende non da ultimo i sopralluoghi e i controlli congiunti sul terreno, che rimangono naturalmente possibili, fermo restando che i costi aggiuntivi sono a carico delle parti interessate. In particolare, è auspicabile e possibile continuare a fornire un sostegno reciproco pragmatico con personale e risorse materiali in base alle esigenze, nella misura in cui ciò consenta di trovare soluzioni non burocratiche ed economiche caso per caso. La nuova disciplina si limita a chiarire che non sussistono diritti vincolanti tra i due Stati contraenti alla reciproca messa a disposizione di risorse, ovvero che le prestazioni di assistenza non previste dagli obblighi minimi non possono essere imposte contro la volontà di uno degli Stati contraenti.

L’obiettivo della nuova disciplina è soprattutto quello di attribuire chiaramente la responsabilità principale per la manutenzione dei rispettivi tratti di confine. In mancanza di tale disciplina possono talvolta sorgere ambiguità in materia di competenze. Tali ambiguità possono comportare che i lavori necessari non vengano eseguiti in tempo utile, con un conseguente aumento esponenziale dei costi (ad esempio in caso di deterioramento dei cippi di confine, quando un intervento immediato rappresenta l’approccio più economico). Anche tali effetti dovrebbero essere evitati grazie alla chiara attribuzione delle competenze primarie.

Alla competenza primaria segue la responsabilità fondamentale dei costi. Ciò non significa tuttavia che ogni misura di assistenza reciproca debba essere necessariamente fatturata, nella misura in cui si possa ad esempio presumere che gli oneri si compensino comunque in media. Ciò avverrà regolarmente, poiché nella ripartizione dei tratti di confine si è già tenuto conto del fatto che, in primo luogo, ogni Stato contraente è responsabile di un numero approssimativamente uguale di punti di confine e che, allo stesso tempo, si è cercato di garantire una ripartizione equa tra i distretti e i cantoni interessati. Allo stesso tempo, l’assegnazione chiara e trasparente delle competenze in materia di manutenzione e di assunzione dei costi deve garantire un incentivo a un comportamento il più possibile economico, poiché una chiara assegnazione delle competenze comporta anche una maggiore trasparenza in tema di fatturazione.

Gli Stati contraenti stabiliscono internamente quali dei loro servizi sostengono i costi per l’esecuzione dei lavori di demarcazione e misurazione che incombono al rispettivo Stato contraente e in quale proporzione.

Infine, l’articolo 11, cpv. 3, autorizza la commissione frontaliera a derogare ai principi di cui al cpv. 2. Ciò consente una gestione flessibile e serve soprattutto a tenere conto di particolari condizioni locali. In questo modo è possibile tenere conto anche dei rapporti di cooperazione consolidati nel corso del tempo. Se le città, i distretti o i cantoni desiderano derogare alle disposizioni dell’articolo 11, cpv. 2, possono presentare in qualsiasi momento una richiesta alla commissione frontaliera attraverso i consueti canali ufficiali.

Parte V – Commissione frontaliera e documentazione di confine

La parte V del trattato contiene disposizioni relative alla nuova commissione frontaliera e alla documentazione di confine. Ai sensi dell’articolo 14, gli Stati contraenti istituiscono una commissione frontaliera permanente. Ciò si basa sull’esperienza acquisita