Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 12 pagine
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4 Ripercussioni
Il progetto non ha particolari ripercussioni finanziarie o in termini di personale per la Confederazione. La manutenzione del confine nazionale è assicurata nell’ambito del bilancio ordinario dell’Ufficio federale di topografia.
L’adozione del presente progetto non ha ripercussioni né sui cantoni e sui comuni, né sui centri urbani, sugli agglomerati e sulle regioni di montagna. Il progetto non ha inoltre alcuna ripercussione sull’economia, sulla società o sull’ambiente.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 54 cpv. 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 cpv. 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Ai sensi dell’articolo 166 cpv. 2 Cost., l’Assemblea federale è responsabile dell’approvazione dei trattati internazionali, a meno che la loro conclusione non sia di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge sul Parlamento [LParl; RS 171.10]; art. 7a cpv. 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA; RS 172.010]). Nel caso in esame si tratta di un trattato internazionale la cui approvazione non è di competenza del Consiglio federale. L’approvazione spetta pertanto all’Assemblea federale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
L’articolo 20 del trattato prevede che tutti gli accordi esistenti che riguardano materie oggetto del trattato siano abrogati nella misura in cui il trattato stesso contiene disposizioni specifiche. Poiché questi vecchi accordi disciplinano in parte anche altre materie non possono essere abrogati nella loro totalità.
5.3 Forma dell’atto
Ai sensi dell’articolo 141 cpv. 1 lettera d numero 1 Cost., i trattati internazionali sono soggetti al referendum facoltativo se sono conclusi a tempo indeterminato e non sono rescindibili.
Il presente trattato internazionale è concluso a tempo indeterminato e non è rescindibile (cfr. art. 21 del trattato). Esso disciplina in modo vincolante il tracciato e la manutenzione del confine con la Germania e contiene quindi importanti disposizioni normative. Il decreto federale che approva il trattato è pertanto soggetto al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 cpv. 1, lettera d, cifre 1 e 3 Cost.