Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
Articolo 17l Determinazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni
Capoverso 1
Il periodo inserito nel capoverso 1 serve a garantire che in futuro una banca abbia la possibilità di far computare come provvista stabile a lungo termine, ai fini dell’adempimento del NSFR, i prestiti che ha ricevuto nell’ambito di un eventuale sostegno alla liquidità concesso dalla BNS, anche attraverso un eventuale futuro PLB. Sono considerati un sostegno alla liquidità ai sensi di questo articolo i prestiti a sostegno della liquidità concessi a una banca dalla BNS nell’ambito del suo contributo alla stabilità finanziaria secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera e della legge del 3 ottobre 200364 sulla Banca nazionale. Per poter valutare la necessità della computabilità per una durata residua pari o superiore a un anno nel singolo caso, la banca deve richiedere alla FINMA una valutazione dei termini di finanziamento dei prestiti ricevuti a sostegno della liquidità. Si presuppone che la banca formuli una richiesta solo se necessita del finanziamento ricevuto dalla BNS in una prospettiva a più lungo termine.
Articolo 17p Determinazione di attivi e passivi interdipendenti
L’adeguamento dell’articolo 17p consiste in una mera precisazione terminologica senza modifiche del contenuto. Poiché, per esempio, questo articolo contempla anche i conti che permettono di investire in oro, nei quali l’oro costituisce un attivo, in luogo della coppia di termini «crediti e impegni» viene ora utilizzata la coppia di termini «attivi e passivi».
Allegato 2 Deflussi di fondi e tassi di deflusso
Numero 1.2
Questo adeguamento precisa che gli averi sui conti di libero passaggio e i depositi derivanti dalla previdenza individuale vincolata non sono soggetti ai fattori di deflusso maggiorati anche se superano la soglia di 1,5 milioni di franchi, ma possono essere trattati come altri depositi meno stabili. ll trattamento uniforme dei depositi derivanti dai conti di libero passaggio e dalla previdenza individuale vincolata nei casi in cui i depositi sono chiaramente attribuibili al cliente privato e possono essere dedotti solo da quest’ultimo era già stato illustrato nella circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e, per rispetto della gerarchia normativa, viene ora spostato nell’OLiq al fine di escludere l’ipotesi di deflusso aumentato al superamento della soglia di 1,5 milioni di franchi. In tal senso, questo adeguamento non comporta alcuna modifica materiale.
Numero 3.1
È ipotizzabile che nell’ambito di operazioni di finanziamento garantite che scadono entro 30 giorni la BNS accetti altre garanzie in aggiunta agli attivi della categoria 2b o agli attivi non considerati HQLA («attivi non HQLA»). Può trattarsi per esempio della garanzia della Confederazione in caso di dissesto nell’ambito di un PLB, il cui messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 6 settembre 2023 e il cui progetto di legge si trova attualmente in discussione presso le Camere federali. La formulazione al numero 3.1 viene adeguata di conseguenza.
64 RS 951.11