Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

Articolo 15e HQLA: Pareggio

Capoverso 2

Il meccanismo di pareggio è stato introdotto in sede di attuazione del requisito LCR da parte della Svizzera, al fine di tenere conto delle peculiarità del mercato svizzero delle operazioni pronti contro termine. I depositi di titoli dati in pegno nel settore della clientela privata devono comunque essere coperti tramite afflussi e deflussi, come previsto anche nel quadro normativo di Basilea, in quanto non riguardano né il mercato svizzero delle operazioni pronti contro termine né la politica monetaria della BNS. Finora questa fattispecie era precisata a livello della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e ora viene innalzata al livello di ordinanza. Dal punto di vista materiale non comporta dunque modifiche di sorta.

Articolo 16 Deflusso netto di fondi

Capoverso 3bis

Secondo lo standard minimo del BCBS, i depositi di clienti privati sono limitati ai depositi delle persone fisiche63. Finora questa fattispecie era precisata a livello della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e ora viene innalzata al livello di ordinanza. Dal punto di vista materiale non comporta dunque modifiche di sorta. Le ditte individuali non possiedono personalità giuridica e dal punto di vista giuridico sono da considerarsi alla stregua di persone fisiche. Devono pertanto essere escluse dal capoverso 3bis, in quanto nel LCR sono trattate come clienti commerciali secondo l’allegato 2 numero 2.

Capoverso 4bis

Secondo il nuovo capoverso 4bis, i depositi stabili devono soddisfare determinati criteri che rendono più improbabile una deduzione in caso di stress di liquidità. I depositi sono considerati stabili se sono completamente coperti da una garanzia dei depositi o una garanzia equiparabile di un Governo centrale. La FINMA stabilisce quali altri criteri devono essere soddisfatti da questi depositi. Finora questa fattispecie era precisata a livello della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e ora viene innalzata al livello di ordinanza. Dal punto di vista materiale non comporta dunque modifiche di sorta.

Articolo 17c Documentazione sulla liquidità

Capoverso 5

La possibilità per la FINMA, prevista dal capoverso 5, di definire speciali obblighi di notifica viene trasformata in una disposizione «potestativa» in linea con il requisito per la quota di finanziamento «net stable funding ratio» (NSFR) conformemente all’articolo 17q capoverso 5. L’imposizione di speciali obblighi di notifica alle banche che si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero avviene mediante una decisione della FINMA sulla singola fattispecie, in funzione delle rispettive circostanze.

63 LCR Cash inflows and outflows (LCR40.5), nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea.