Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
Con la modifica dell’OBCR del 1º gennaio 2023, gli interessi maturati sono stati conteggiati nell’ammontare dell’importo privilegiato in modo da poter pagare definitivamente numerosi creditori con crediti fino a 100 000 franchi ed escluderli dalla seconda classe fallimentare. Quest’obiettivo potrà però essere raggiunto solo se nel calcolo dell’ammontare si terrà conto anche degli emolumenti a favore della banca e dell’imposta preventiva dovuta, che non dovranno così essere considerati nell’ulteriore procedura. Ciò è reso possibile dalla presente modifica, che consente quindi di raggiungere il vantaggio perseguito per questi creditori. Per la maggior parte dei creditori e per il liquidatore del fallimento, la procedura si conclude con il pagamento.
Con l’esclusione dalla seconda classe fallimentare, il responsabile della garanzia dei depositi a sua volta collocato nella seconda classe fallimentare riceverà gli acconti più rapidamente, il che finirà per rafforzare il sistema della garanzia dei depositi e quindi il settore bancario nel suo complesso.
5 Ripercussioni
Come menzionato nell’introduzione, il presente progetto rappresenta solo una parte del pacchetto complessivo di misure del Consiglio federale previste dal rapporto sulla stabilità delle banche e riguarda segnatamente le misure 18, 19 e 25. Un’analisi approfondita delle ripercussioni del pacchetto complessivo e una valutazione del conseguimento degli obiettivi della regolamentazione TBTF saranno effettuate nell’ambito del progetto di modifica della LBCR per l’attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della CPI. Le misure attuate con il presente progetto saranno prese in considerazione in tale analisi e valutazione.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto non comporta maggiori uscite o minori entrate dirette per la Confederazione. Potrebbero tuttavia sorgere minori entrate indirette per i poteri pubblici. Come illustrato al numero 5.3.1, il progetto dà luogo a costi supplementari una tantum e costi annui ricorrenti per le banche interessate. I costi aggiuntivi variano notevolmente a seconda dell’istituto, della situazione di partenza e dell’attività della banca. Per determinati istituti, il progetto potrebbe portare a una riduzione dell’utile imponibile della banca. Tale effetto non è quantificabile, in quanto i dati relativi ai costi sono disponibili solo per una parte delle banche interessate, ma dovrebbe essere tutt’al più esiguo per l’intero settore bancario. Analogamente, si prevedono costi relativamente contenuti per le imprese e le economie domestiche (v. n. 5.3.2), con un’incidenza tutt’al più molto limitata in termini di minori entrate fiscali per la Confederazione (imposte sull’utile, imposte sul reddito).
Il rafforzamento e l’ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF ottenuti con il progetto comporterebbero vantaggi per la Confederazione, in quanto mirano a ridurre i rischi per il sistema finanziario svizzero, garantire le funzioni economicamente importanti delle SIB ed evitare l’erogazione di aiuti statali. Ripercussioni negative sul sistema finanziario o l’interruzione di funzioni economiche comprometterebbero l’economia nel suo complesso e si tradurrebbero in minori entrate fiscali per la Confederazione. Qualora non fosse possibile evitare l’erogazione di aiuti statali, potrebbero sorgere costi diretti per la Confederazione. Il progetto riduce la probabilità di insorgenza di tali costi diretti e indiretti per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Il progetto non comporta maggiori uscite o minori entrate dirette per i Cantoni e i Comuni. Potrebbero tuttavia sorgere minori entrate indirette per i poteri pubblici. Come illustrato al numero 5.3.1, il progetto dà luogo a costi supplementari una tantum e costi annui ricorrenti per le banche interessate. I costi aggiuntivi variano notevolmente a seconda dell’istituto, della