Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
4.2.2 OBCR
Articolo 32 Pubblicazione
Capoverso 1
Attualmente, per la pubblicazione dei rapporti di gestione (e delle chiusure intermedie) delle banche è prevista unicamente la «forma stampata». Ai fini della neutralità tecnologica e della corrispondente libertà di scelta, viene ripresa la formulazione dell’articolo 9 capoverso 3 della legge del 15 giugno 201858 sui servizi finanziari («in versione cartacea o elettronica»).
Articolo 42b Importo privilegiato
Capoverso 1
Per determinare l’ammontare dell’importo privilegiato, vengono innanzitutto chiusi i conti della banca. La chiusura consente, per esempio, di allibrare per quanto possibile tutte le posizioni provvisorie o in sospeso, attribuire al saldo gli interessi maturati a favore del depositante e dedurre quelli a carico del depositante. Vengono inoltre dedotti gli emolumenti maturati ed eventualmente l’imposta preventiva. A tal fine, le banche possono rifarsi alla consueta logica di chiusura dei conti utilizzata per esempio in sede di liquidazione o di elaborazione di fine anno. In caso di insolvenza non possono essere calcolate spese di liquidazione. Lo stesso vale per altri depositi garantiti come le obbligazioni di cassa.
Con la modifica dell’OBCR del 1º gennaio 2023, gli interessi maturati sono stati conteggiati nell’ammontare dell’importo privilegiato in modo da poter pagare definitivamente numerosi creditori con crediti fino a 100 000 franchi ed escluderli dalla seconda classe fallimentare. In tal modo il responsabile della garanzia dei depositi a sua volta collocato nella seconda classe fallimentare riceverà gli acconti più rapidamente, il che finirà per rafforzare il sistema della garanzia dei depositi. Questo obiettivo potrà però essere raggiunto solo se nel calcolo dell’ammontare si terrà conto anche degli emolumenti a favore della banca e dell’imposta preventiva dovuta.
Nel caso concreto, le banche devono essere in grado di allestire l’elenco dei depositanti secondo l’articolo 37h LBCR entro 72 ore (art. 42g OBCR). Per garantire l’adempimento di tale obbligo, la banca per determinare rapidamente l’ammontare dell’importo privilegiato mediante una soluzione software funzionante. Idealmente, si possono utilizzare a tal fine le soluzioni già esistenti per il saldo degli interessi a fine anno. In tale contesto si tiene conto anche degli emolumenti e dell’imposta preventiva.
Visto l’orientamento alla logica di chiusura dei conti esistente, che corrisponde all’accordo contrattuale preesistente tra depositante e banca, il saldo così determinato coincide possibilmente con l’importo dovuto dal punto di vista giuridico. La procedura di liquidazione viene così accelerata, in quanto con questo modo di procedere si tiene già conto di tutti i crediti accessori (come interessi ed emolumenti maturati o imposta preventiva) che il liquidatore del fallimento dovrebbe altrimenti richiedere in un secondo momento. Molti creditori con crediti fino a 100 000 franchi e senza posizioni di compensazione da altri prodotti (come ipoteche o crediti, v. cpv. 2) possono quindi essere soddisfatti in modo rapido e definitivo. Ciò esclude la procedura di graduatoria della terza classe fallimentare (interessi passivi maturati) e la massa fallimentare da richieste successive (emolumenti maturati o imposta preventiva). Poiché, a seconda della situazione contrattuale ed effettiva, possono presentarsi fattispecie complicate (operazioni fuori bilancio come depositi di titoli o prodotti mantenuti sul lato degli attivi come
58 RS 950.1