Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
Numero 9.3.5
Questo adeguamento precisa che per i fondi del mercato monetario non è previsto alcun deflusso nel LCR se un sostegno da parte della banca a tali fondi è escluso dalla legislazione in materia di fondi del Paese. Si può rinunciare a un deflusso nel LCR anche se altre misure, quali ad esempio restrizioni relative alla qualità dei valori patrimoniali ammissibili del fondo, rendono sufficientemente improbabile un sostegno da parte della banca. Se la legislazione in materia di fondi di un Paese vieta alla banca di fornire un sostegno al fondo del mercato monetario e se il sostegno è in altro modo adeguatamente limitato, non è opportuno tenere conto di un deflusso derivante da prestazioni di sostegno nel LCR, che deve quindi essere escluso. Questa disposizione era finora contenuta nella circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e, per rispetto della gerarchia normativa, viene ora spostata nell’OLiq. In tal senso, questo adeguamento non comporta alcuna modifica materiale.
Allegato 4 Fattori di ponderazione dell’ammontare di provvista stabile disponibile (ASF)
Numero 6.6
La modifica viene effettuata sulla base degli adeguamenti dell’articolo 17p.
Allegato 5 Fattori di ponderazione dell’ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF)
Numero 1.5
La modifica viene effettuata sulla base degli adeguamenti dell’articolo 17p.
4.2.4 Oem-FINMA
Articolo 3 Ripartizione dei costi
Capoverso 1 lettere a e abis
Vengono aggiornati i rimandi pertinenti all’articolo 15 capoverso 2 LFINMA («lett. abis» invece di «lett. a»).
4.3 Ripercussioni sulle banche e sulla clientela bancaria
4.3.1 Importo privilegiato
La modifica della LBCR, adottata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed entrata in vigore il 1º gennaio 2023, prevede un termine transitorio di cinque anni fino alla fine del 2027 per i lavori preparatori delle banche per l’allestimento dell’elenco dei depositanti. La precisazione dell’articolo 42b ha lo scopo di chiarire il calcolo dell’ammontare dei depositi privilegiati. La presente modifica non comporta dunque alcun nuovo obbligo di agire per le banche, bensì semplifica un obbligo esistente ai fini dell’attuazione.
Poiché nel calcolo dell’importo privilegiato devono ora essere considerati gli interessi attivi e passivi maturati e l’imposta preventiva dovuta, per la realizzazione dei lavori preparatori le banche possono rifarsi alla consueta logica di chiusura dei conti utilizzata per esempio in sede di liquidazione o di elaborazione di fine anno. Ciò significa che per calcolare l’importo privilegiato le banche non devono prevedere alcun nuovo calcolo nei loro sistemi, con una conseguente riduzione dei costi per la realizzazione dei lavori preparatori.