Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
situazione di partenza e dell’attività della banca. In determinati istituti, il progetto potrebbe portare a una riduzione dell’utile imponibile della banca o della distribuzione dell’utile di una banca cantonale. Tale effetto dovrebbe essere tutt’al più esiguo per l’intero settore bancario. Analogamente, si prevedono costi tutt’al più contenuti per le imprese e le economie domestiche (v. n. 5.3.2), con un’incidenza solo molto limitata in termini di minori entrate fiscali per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
Il rafforzamento e l’ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF ottenuti con il progetto comporterebbero vantaggi per i Cantoni e i Comuni, in quanto mirano a ridurre i rischi per il sistema finanziario svizzero, garantire le funzioni economicamente importanti delle SIB ed evitare l’erogazione di aiuti statali. Ripercussioni negative sul sistema finanziario o l’interruzione di funzioni economiche comprometterebbero l’economia nel suo complesso e si tradurrebbero in minori entrate fiscali per i Cantoni e i Comuni. Il progetto riduce la probabilità di insorgenza di tali costi diretti e indiretti per i Cantoni e i Comuni.
5.3 Ripercussioni sull’economia
5.3.1 Ripercussioni sulle banche
Per rilevare le ripercussioni del progetto (software, DTA, PVA, informazioni sulla liquidità) sui costi degli istituti interessati, nel novembre 2024 è stata condotta un’inchiesta. Il questionario è stato compilato da 15 banche, di cui una non ha saputo fornire informazioni sui costi. Tutte le SIB (categorie 1 e 2 secondo l’all. 3 OBCR65) hanno fornito informazioni sui costi stimati. Per UBS, dalla presente modifica di ordinanza deriva un aumento complessivo del fabbisogno di fondi propri di base di qualità primaria nell’ordine di 11 miliardi di dollari statunitensi per software, DTA e PVA. In tal modo, UBS presta già un contributo alla costituzione dei fondi propri oggetto di discussione grazie alle partecipazioni estere66. Nel contempo, le esigenze in materia di capitale si riducono di almeno 1,8 miliardi di dollari statunitensi a seguito della modifica dei limiti della franchigia per l’esposizione totale. Delle banche delle categorie 3 e 4, rispettivamente sei (21 %) e cinque (8 %) istituti hanno fornito informazioni, mentre nella categoria 5 neanche un istituto ha fornito informazioni. Le informazioni sui costi previsti si basano sulla situazione degli istituti interessati a fine 2024. I costi effettivi al momento dell’entrata in vigore delle modifiche potrebbero quindi differire.
Le ripercussioni del progetto in relazione agli strumenti di capitale AT1 sono state discusse con gli istituti interessati, ma non è stato effettuato alcun rilevamento quantitativo.
Come illustrato dettagliatamente ai numeri 2.1.5, 2.2.5 e 3.5, il progetto dà luogo a costi supplementari una tantum e costi annui ricorrenti per le banche interessate. I costi aggiuntivi variano in parte notevolmente a seconda dell’istituto, della situazione di partenza e dell’attività della banca. I costi stimati per l’intero settore bancario sono relativamente contenuti.
Nel complesso, l’attuazione del progetto determina un aumento delle spese per il personale, delle spese per beni e servizi e delle spese di revisione per le banche interessate. Dal rilevamento dei costi stimati emerge che l’aumento di tali spese è limitato rispetto alle spese complessive delle banche interessate. D’altro canto, il progetto comporta un adeguamento dei fondi propri necessari e/o dei fondi propri computabili. Molte banche detengono fondi propri computabili che sono nettamente superiori rispetto ai fondi propri necessari. Pertanto, le ripercussioni menzionate non determinano necessariamente e in modo immediato un
65 RS 952.02
66 Poiché il fabbisogno di fondi propri supplementari riconducibile alle modifiche del presente progetto di ordinanza risulta in primo luogo a livello di gruppo UBS consolidato e la misura relativa ai fondi propri prevista in relazione alle partecipazioni estere riguarda i requisiti della casa madre (banca madre), non è possibile sommare gli effetti delle due misure sul fabbisogno di fondi propri. Gli stessi fondi propri supplementari possono invece anche essere utilizzati in gran parte per soddisfare entrambi i requisiti.