Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

Tale pianificazione rappresenta un elemento essenziale della gestione dei rischi di un istituto. Per garantire la solvibilità in ogni momento e tenuto conto della tolleranza al rischio di liquidità di cui all’articolo 6 OLiq, il piano di liquidità e di finanziamento serve a determinare i mezzi finanziari necessari e la relativa struttura di scadenze per un periodo di pianificazione concreto. Esso è il risultato dell’analisi del fabbisogno di finanziamento presente e futuro in rapporto agli obiettivi strategici e tiene conto dell’evoluzione di tutti i campi di attività essenziali e gli enti giuridici dell’istituto.

Articolo 15a Attivi della categoria 1

Capoverso 1 lettera dbis

Questa modifica precisa che i titoli emessi da Cantoni svizzeri sono considerati attività liquide di elevata qualità («high quality liquid assets», HQLA) della categoria 1 quando è soddisfatto il criterio della negoziabilità. La regolamentazione associata alla nuova disposizione è in linea con l’opzione indicata nello standard minimo di Basilea di equiparare, a fini di liquidità, i titoli emessi dai Cantoni con quelli emessi dalla Confederazione sulla base di determinati criteri come l’autonomia fiscale61. Il trattamento in relazione ai titoli emessi dai Cantoni svizzeri era finora disciplinato solo nei numeri marginali 121–124 della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche».

Capoverso 2 lettera abis

Mentre la computabilità come HQLA dei titoli emessi dai Cantoni svizzeri è regolamentata nel capoverso 1 lettera dbis, la modifica del capoverso 2 precisa, nella nuova lettera abis, il trattamento dei titoli emessi da altri enti di diritto pubblico. Non si tratta in questo caso di una modifica della prassi invalsa. La disposizione si riferisce in particolare agli enti territoriali esteri e ad altri enti di diritto pubblico esteri. Per poter beneficiare, a fini di liquidità, della ponderazione del rischio dell’amministrazione centrale, è necessario considerare diversi aspetti analogamente a un’opzione di scelta nazionale del Comitato di Basilea62. Una computabilità dei titoli emessi dall’ente come HQLA di categoria 1 è quindi ammessa se il Governo centrale sovraordinato presenta una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente all’allegato 2 numero 1 OFoP (lett. abisn. 1). Non deve però trattarsi di un automatismo. Secondo la lettera abisnumero 2, un simile trattamento dei titoli può verificarsi in particolare se l’ente di diritto pubblico è provvisto di autonomia di bilancio o del diritto di riscuotere imposte. Inoltre può fare affidamento sull’entità delle garanzie emesse dal Governo centrale o ha adottato particolari provvedimenti istituzionali che riducono il suo rischio di inadempienza. Poiché il trattamento secondo il citato standard minimo di Basilea costituisce un’opzione di scelta nazionale, nel caso di enti esteri secondo la lettera abisnumero 3 tale opzione vale solo se trova applicazione secondo il diritto interno dello Stato di sede dell’ente. Si intende così ottenere che nel LCR svizzero non siano computati come categoria 1 prestiti che nello stato in cui ha sede l’ente non sono computabili come categoria 1.

61 Calculation of RWA for credit risk (CRE20.12), nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea.

62 Calculation of RWA for credit risk (CRE20.12), nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea.