Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

e, se possibile, che si colloca in un contesto internazionale. In sostanza, queste misure comportano un aumento dei fondi propri delle SIB e in particolare dell’unica G-SIB rimasta. Per contro, il Consiglio federale ha rinunciato ad altre misure esaminate in materia di fondi propri, che consistevano, ad esempio, in un innalzamento delle esigenze relative al «leverage ratio» o in un aumento dei supplementi progressivi, poiché ritenute meno idonee.

Con il presente progetto si propone di attuare già due misure nell’ambito delle esigenze in materia di fondi propri. In tal modo, il Consiglio federale formula anche proposte concrete per l’attuazione della raccomandazione n. 4 contenuta nel rapporto della CPI9 che esige una verifica della qualità e della quantità dei fondi propri delle SIB al fine di garantirne la solidità:

 misura 18: Inasprire i requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio (v. n. 2.1). Questa misura serve a eliminare le incertezze presenti nell’attuale regolamentazione in materia di valutazione prudente. Inoltre, devono essere rimosse le difformità esistenti nel trattamento prudenziale di software e attività fiscali differite. Il mantenimento del valore dei fondi propri prudenziali ne risulterà così complessivamente rafforzato;

 misura 19: Rafforzare la funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern» (v. n. 2.2). L’attuazione di questa misura mira a un adeguamento delle aspettative del mercato. Questi strumenti di capitale, emessi non solo dalle banche di rilevanza sistemica, possono così assolvere meglio la loro funzione di copertura dei rischi in condizioni di continuità aziendale. I segnali negativi sul mercato possono essere ridotti, rafforzando in tal modo le banche.

Altre due misure nell’ambito delle esigenze in materia di fondi propri, proposte dal Consiglio federale nel rapporto sulla stabilità delle banche per l’attuazione a livello di ordinanza, non sono trattate nel presente progetto:

 la misura 14 (Introdurre elementi previsionali nei supplementi di fondi propri del «pilastro 2» specifici all’istituto) presenta uno stretto legame materiale con la misura 22 (Potenziare gli interventi precoci dell’autorità di vigilanza formalizzando a livello di legge le misure, l’applicabilità e le tempistiche) e deve pertanto essere attuata a livello di ordinanza, parallelamente alla modifica prevista della LBCR);

 la misura 15 (Rafforzare la copertura con fondi propri per le partecipazioni estere, e quindi per le case madri [cosiddette banche madri], all’interno di un gruppo finanziario), che è essenziale per il rafforzamento della regolamentazione TBTF, deve essere attuata a livello di legge, vista l’importanza che riveste per la stabilità finanziaria e l’economia e tenuto conto delle constatazioni della CPI.

L’importanza della G-SIB della Svizzera, UBS, emerge già da un semplice confronto internazionale tra l’esposizione del «leverage ratio» e il prodotto interno lordo (PIL) della rispettiva giurisdizione (v. fig. 1). Per UBS, in quanto G-SIB con sede principale in Svizzera, alle dimensioni particolarmente importanti rispetto al PIL si aggiunge l’importanza delle partecipazioni all’estero per la casa madre, dovuta alle dimensioni ridotte del mercato interno (nel caso di UBS, nel terzo trimestre del 2024 tali partecipazioni erano quasi il doppio rispetto all’attività in Svizzera). Poiché un numero

9 «La gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse. Rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta» del 17 dicembre 2024, pag. 521, FF 2025 515