Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
1° gennaio 2025. Nell’allegato dell’OFoP, i valori limite riguardo ai supplementi per l’esposizione totale vengono inoltre nuovamente adeguati all’evoluzione del PIL, come già avvenuto con la revisione dell’OFoP del 27 novembre 2019.
1.1.1 Necessità e possibilità di un intervento da parte dello Stato
Tutte le banche svizzere sono soggette a un’ampia regolamentazione e alla vigilanza della FINMA. Secondo l’articolo 4 della legge del 22 giugno 200715 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la regolamentazione e la vigilanza sui mercati finanziari, in generale, e sulle banche, in particolare, si prefiggono la protezione dei creditori e degli investitori, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Alle SIB in Svizzera si applica inoltre una regolamentazione TBTF aggiuntiva e specifica, che conformemente all’articolo 7 capoverso 2 LBCR persegue tre obiettivi: ridurre i rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero, assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico ed evitare l’erogazione di aiuti statali. Il Consiglio federale ritiene in linea di principio che questi obiettivi continuino a essere appropriati. Nella mozione n. 1 (24.4529 e 24.4525) contenuta rapporto della CPI, quest’ultima segnala tuttavia un conflitto di obiettivi tra determinate misure della regolamentazione TBTF e la finalità della legislazione TBTF e sottolinea che quest’ultima è troppo incentrata sulla Svizzera. Il Consiglio federale recepirà tale richiesta come ulteriore misura e presenterà i parametri corrispondenti per l’attuazione a livello di legge.
Per raggiungere i tre obiettivi della regolamentazione TBTF, a seguito della crisi finanziaria del 2007–2008, il Consiglio federale e il Parlamento hanno introdotto disposizioni particolari per le SIB. Tra le altre cose, le SIB devono detenere più fondi propri rispetto alle altre banche per poter assorbire meglio eventuali perdite in condizioni di continuità aziendale (i cosiddetti fondi «going concern»). Questi requisiti devono essere generalmente soddisfatti con fondi propri di base di qualità primaria («common equity tier 1», CET1); una parte di tali esigenze può essere soddisfatta anche con fondi propri di base supplementari («additional tier 1 capital», AT1). Inoltre, le SIB devono fornire fondi in grado di assorbire le perdite in caso di liquidazione (i cosiddetti fondi «gone concern»).
Nel caso di Credit Suisse, le esigenze esistenti in materia di fondi propri hanno rafforzato la resilienza della banca nel senso che questa, senza le esigenze in materia di fondi propri aggiuntive, sarebbe stata in grado di far fronte a molte meno battute d’arresto. La copertura con fondi propri per le partecipazioni estere a livello di casa madre è risultata essere un particolare punto debole, che deve ora essere affrontato a livello di legge. Inoltre, durante il riorientamento strategico di Credit Suisse, la prassi relativa alla valutazione prudente e il mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio hanno avuto ripercussioni negative sulla situazione dei fondi propri della banca. Infine, bisogna chiedersi per quale motivo gli strumenti di capitale AT1 non abbiano svolto già prima la loro funzione di assorbimento delle perdite prevista in condizioni di continuità aziendale, ovvero in che modo possa essere ulteriormente rafforzato il ruolo di tali strumenti nella fase di «going concern».
Una componente centrale in una crisi è inoltre la garanzia della solvibilità di una banca con liquidità. La crisi di Credit Suisse ha mostrato che, nel quadro della gestione di una crisi, le incertezze sulla qualità dei dati e i ritardi nella predisposizione degli stessi da parte della banca interessata rappresentano importanti ostacoli, che andrebbero evitati. Dati attuali e di qualità affidabile costituiscono una condizione essenziale affinché le autorità possano gestire una crisi di liquidità delle banche.
15 RS 956.1