Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto

della Commissione parlamentare d’inchiesta

superiore alla media di attivi si trova all’estero10, negli enti giuridici esteri possono sorgere rischi sostanziali. Se la copertura con fondi propri è incompleta, le perdite nella valutazione delle partecipazioni estere determinano un peggioramento (potenzialmente considerevole) della capitalizzazione della casa madre svizzera, con conseguenti rischi significativi. In particolare, questa problematica ha limitato il margine di manovra di Credit Suisse in sede di stabilizzazione, in quanto le partecipazioni estere non hanno potuto essere vendute a causa delle ripercussioni sui fondi propri. Occorre dunque evitare che una simile situazione si ripeta nel caso di un’eventuale crisi di UBS. Esiste inoltre un trasferimento del rischio a svantaggio dei contribuenti svizzeri, in quanto i fondi propri di una filiale estera della G-SIB svizzera possono essere finanziati in parte con capitale di terzi della casa madre svizzera. La copertura incompleta delle partecipazioni estere con fondi propri favorisce altresì la crescita dell’attività estera nelle filiali rispetto alla crescita dell’attività estera nelle succursali della casa madre. La G-SIB svizzera rappresenta un caso speciale a tale riguardo ed è solo in parte comparabile con le G-SIB estere. Le esigenze relative alla copertura delle partecipazioni estere delle SIB11 con fondi propri costituiscono pertanto un elemento centrale per la Svizzera in quanto sede di banche con sostanziali attività commerciali all’estero, nonché come piazza economica e finanziaria in generale.

Il rapporto della CPI sottolinea l’importanza di questa problematica12. Avendo riscontrato diversi punti problematici nell’ambito della copertura con fondi propri per le partecipazioni estere, la CPI ritiene che «il mero adempimento delle norme internazionali non sia sufficiente per controllare opportunamente i rischi di eventuali crisi della restante G-SIB per i contribuenti svizzeri»13. Viene così avvalorata la necessità di agire già descritta nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche. Alla luce delle constatazioni della CPI e dell’importanza per l’economia svizzera, è opportuno disciplinare la questione a livello di legge e sottoporla al Parlamento. Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio federale definisce la propria proposta per l’attuazione di questa misura nel quadro dei parametri di riferimento e attua quindi la misura nel progetto di legge previsto a questo scopo.

10 Secondo quanto riporta il rapporto della BNS, a fine 2022 UBS deteneva all’estero circa il 60 % di tutti i suoi crediti nei confronti di controparti; BNS, Bericht zur Finanzstabilität 2024, 20 giugno 2024, pag. 23, consultabile all’indirizzo: Rapporto sulla stabilità finanziaria 2024.

11 Di tutte le SIB, solo UBS possiede sostanziali partecipazioni estere.

12 «La gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse. Rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta» del 17 dicembre 2024, pag. 520, FF 2025 515

13 «La gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse. Rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta» del 17 dicembre 2024, pag. 494, FF 2025 515