Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
Figura 1: Dimensioni di singole banche rispetto al PIL, in base alla giurisdizione14
Fonte: Banca nazionale svizzera (BNS; per «DF-SIBs» si intende «domestically focused systemically important banks», ovvero banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno).
Nell’ambito della linea di intervento relativa al rafforzamento della regolamentazione in
materia di liquidità, il Consiglio federale ha proposto, nel suo rapporto sulla stabilità delle banche, misure per il rafforzamento della dotazione di liquidità delle SIB, una notevole espansione del potenziale di approvvigionamento di liquidità da parte del prestatore in ultima istanza («lender of last resort», LoLR) e, come soluzione sussidiaria ed estrema, la possibilità di concedere garanzie statali mediante un sostegno di liquidità garantito dallo Stato («public liquidity backstop», PLB) per le SIB.
Per rafforzare la regolamentazione in materia di liquidità, il presente progetto si prefigge di attuare la seguente misura, che in parte serve anche all’attuazione della raccomandazione
n. 9 del rapporto della CPI (esame delle misure concertate a livello internazionale e mirate nei casi di una corsa agli sportelli [«bank run»] digitale):
misura 25: Inasprire i requisiti per la fornitura di informazioni all’autorità di vigilanza sulla situazione della liquidità (v. n. 3). Nel quadro della gestione di una crisi, le incertezze sulla qualità dei dati e i ritardi nella predisposizione degli stessi da parte delle banche a favore dell’autorità di vigilanza rappresentano importanti ostacoli. Se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità, e in generale in presenza di problemi di liquidità delle banche, è quindi essenziale che l’autorità di vigilanza riceva informazioni attuali e qualitativamente affidabili sullo stato di liquidità delle banche interessate.
La misura 23 (Rafforzare il piano di stabilizzazione attraverso requisiti e criteri prudenziali più chiari), proposta dal Consiglio federale nel rapporto sulla stabilità delle banche per l’attuazione a livello di ordinanza, richiede inoltre, a seguito di un esame approfondito, una modifica a livello di legge e non viene dunque ancora presa in considerazione nel presente progetto a livello di ordinanza.
Nel progetto vengono inoltre apportate ulteriori modifiche all’OFoP, all’OLiq, all’OBCR e all’Oem-FINMA (v. n. 4). Si tratta per lo più di precisioni e rettifiche di disposizioni esistenti a livello di ordinanza, in particolare a seguito dell’attuazione degli standard di Basilea III finale al
14 Cifre del PIL al 2023, tranne per il Giappone (al 2022). Esposizioni delle banche al quarto trimestre 2023. Fonte: BNS, Bericht zur Finanzstabilität 2024, 20 giugno 2024, pag. 22, consultabile all’indirizzo: Rapporto sulla stabilità finanziaria 2024.