Rapporto intermedio

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 118 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 36Fedlex · Rapporto sui risultati

Anche altre cerchie propongono modifiche all’articolo 21b, tra cui CVCI, GastroSuisse, Syna, Unia, Commercio Svizzera, ISOLSUISSE, Operation Libero, scienceindustries, Swiss Textiles, transfair, Regio Basiliensis, HIKF e AvenirSocial.

Per quanto riguarda l’esclusione dall’aiuto sociale (abrogazione dell’art. 29a e nuovo art. 41c), la CdC, NW, BL e TI appoggiano espressamente la nuova disposizione nell’interesse di una prassi uniforme. I Verdi, l’UDC e il PS respingono espressamente la disposizione. BL rileva una certa vaghezza per quanto concerne l’aiuto sociale parziale per le persone esercitanti un’attività lucrativa, ma parte dall’idea che si possa presumere un aumento delle prestazioni per questa categoria di persone. VD sottolinea la pertinenza del capoverso 3. TI ritiene che anche una dipendenza parziale da aiuti sociali dovrebbe interrompere il computo del termine di riferimento. Secondo la CdC, NW e BL, questa disposizione implica una maggiore collaborazione tra le autorità interessate (nei settori dell’aiuto sociale, del collocamento e della migrazione). NW precisa che un cittadino dell’UE «attivo» può farsi raggiungere dalla famiglia anche se dipende parzialmente dall’aiuto sociale, il che può far aumentare i costi dell’aiuto sociale. Il PS critica il fatto che i periodi di sei mesi o più di dipendenza totale dall’aiuto sociale non siano presi in considerazione per il computo della durata del soggiorno di cinque anni. L’UDC deplora che la disposizione non tenga conto degli ambiti d’applicazione più importanti, ossia le persone titolari di un diritto di soggiorno permanente o di un permesso di domicilio. Ritiene inoltre che una dipendenza parziale dall’aiuto sociale della durata di un mese dovrebbe già bastare per interrompere e azzerare il computo del periodo di cinque anni. Rilevando il carattere potestativo della clausola di deroga volta a escludere dal diritto di soggiorno permanente le persone non esercitanti un’attività lucrativa (nuovo art. 7e ALC), Operation Libero invita il Consiglio federale ad attuare il diritto di soggiorno permanente sulla base del diritto europeo vigente e ad applicare questa disposizione facoltativa unicamente in caso di un’evoluzione giuridica finanziariamente insostenibile. Verein Bilaterale III Nein considera che questa modifica amplia il diritto all’aiuto sociale per i cittadini dell’UE rendendo pressoché impossibile interrompere l’erogazione delle prestazioni, anche in caso di forte dipendenza dall’aiuto sociale.

NW, BL, JU e TI appoggiano espressamente la disposizione riguardante la perdita della qualità di lavoratore e del diritto di soggiorno (art. 61a). NW rileva che la disposizione implica una maggiore collaborazione tra le autorità dell’aiuto sociale, gli uffici del lavoro e le autorità migratorie, con un conseguente aumento dell’onere amministrativo per i Cantoni o i Comuni. Precisa inoltre che i criteri per essere considerati lavoratori non sono severi. BL chiede di precisare che l’articolo 61a capoverso 1 primo periodo AP- LStrI si applica in caso di primo impiego in Svizzera e non concerne le persone che concludono un contratto di durata determinata inferiore a dodici mesi dopo aver già occupato altri impieghi in Svizzera. Secondo VD è necessario precisare la nozione di attività lucrativa. JU sottolinea che l’attuazione di questa misura comporta un onere lavorativo supplementare per le autorità competenti, in particolare per quanto riguarda la costatazione di un’assenza manifesta di volontà di collaborare con l’ufficio regionale di collocamento (URC). TI rileva che l’obbligo di notifica al servizio pubblico di collocamento comporterà un aggravio della mole di lavoro per gli URC e ritiene che il termine per notificarsi all’URC dovrebbe essere di corta durata. TI riporta inoltre quale fattore di rischio il fatto che, in caso di adempimento degli obblighi nei confronti dell’URC, la qualità di lavoratore potrà essere prorogata quasi a tempo indeterminato, così creando