Rapporto intermedio

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 118 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati

In merito alle sanzioni in caso d’inosservanza della limitazione temporale della prestazione di servizi transfrontaliera (art. 122d), l’UDC ritiene che l’ALC (modificato) non contenga alcuna disposizione equivalente al capoverso 3, per cui la Svizzera non può introdurre su base unilaterale condizioni o sanzioni più restrittive. Costruzione svizzera chiede l’introduzione di misure accompagnatorie appropriate (p. es. schede informative, direttive) allo scopo di aiutare le imprese nell’attuare la disposizione.

2.3.1.2.2 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore uni-

versitario svizzero

37 partecipanti hanno presentato proposte di modifica riguardanti l’articolo 61b LPSU. Di questi, 24 (CdC, ZH, OW, ZG, FR, SO, AR, AI, SG, TI, VD, VS, NE, BL, UR, JU, Verdi, Travail.Suisse, FHNW, transfair, Syna, HES-SO Rektorat, HES-SO Regierungsausschuss, Università della Svizzera italiana) chiedono un sostegno completo e/o illimitato da parte della Confederazione per compensare le perdite subite dalle università cantonali e dalle scuole universitarie professionali, mentre altri 13 partecipanti chiedono un sostegno nettamente superiore da parte della Confederazione (USU, FEN, VSETH, HES-SO Studierende, SUB, OneHSLU, FAE, skuba, VSPHS, Students.fhnw, VERSO, VSUZH, SUPSI). SG, TI, la SUPSI e l’Università della Svizzera italiana chiedono adeguamenti al modello di ripartizione. VD auspica inoltre una diversa data di calcolo.

2.3.1.2.3 Legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle quali-

fiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamen-

tate

Una vasta maggioranza dei partecipanti pronunciatisi su questo avamprogetto approva le modifiche di legge (in particolare NW, FMH, SSGIM). Queste partecipanti ritengono inoltre opportuno modificare l’articolo 3 in modo da introdurre la verifica delle qualifiche dei titolari della tessera professionale europea (European Professional Card, EPC). Considerano contraddittorio il fatto che l’articolo 5 non preveda l’inizio dell’esercizio della professione per i titolari di un’EPC.

EIT.swiss chiede che si rinunci alle modifiche proposte.

Secondo indagia, l’introduzione dell’EPC nella procedura di dichiarazione comporta il rischio di una diminuzione degli standard professionali e preclude alle autorità la possibilità di verificare le qualifiche dei prestatori di servizi.

2.3.1.2.4 Legge federale sulla cooperazione amministrativa nel settore del rico-

noscimento delle qualifiche professionali

L’avamprogetto è appoggiato da una larga maggioranza dei partecipanti che si sono espressi al riguardo (AIC Ticino, die plattform, SBA, CPC, SIC). Alcuni partecipanti esprimono riserve (costruzione svizzera, USC con Vignoble Suisse, BVAR, ASG, Suisseporcs, Swiss Beef, AGORA). OW accoglie con favore la partecipazione al meccanismo di allerta, ma ritiene che l’avamprogetto comporterà un sovrappiù di lavoro per i Cantoni e chiede che la Confederazione metta a disposizione il personale necessario.