Rapporto intermedio
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 118 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 37Fedlex · Rapporto sui risultati
situazioni abusive. Infine, TI ritiene che le modalità secondo le quali gli uffici cantonali competenti in materia di aiuto sociale vengono informati in merito al decadimento dello statuto di lavoratore restano in sospeso. Secondo l’UDC una persona che perde il proprio impiego nei primi dodici mesi non dovrebbe più beneficiare di un diritto di soggiorno; a suo avviso è fuori luogo che oltre questi dodici mesi basti annunciarsi all’URC per non perdere il diritto di soggiorno; reputa che un siffatto sistema presenti un elevato rischio di manipolazione. Travail.Suisse, transfair e Syna considerano l’obbligo di annunciarsi all’URC una soluzione pragmatica e accettabile. Rifiutano invece che, indirettamente, i consulenti degli URC decidano su questioni inerenti al diritto migratorio.
In merito alle situazioni di abuso di diritto (art. 61c), TI è favorevole all’elenco non esaustivo e auspica ulteriori chiarimenti. L’UDC ritiene che chi risiede all’estero per oltre metà anno (in maniera continuativa o cumulativa) non debba poter rivendicare alcun diritto di soggiorno. HotellerieSuisse chiede di precisare espressamente nel messaggio che la disposizione non concerne i contratti di lavoro stagionali di durata determinata, tipici del settore alberghiero.
Quanto all’estinzione del diritto di soggiorno (art. 61d), NW ritiene che il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE comporti delle divergenze rispetto all’attuale prassi cantonale in materia di permessi (p. es. possibilità di revoca in caso di percezione dell’aiuto sociale). TI appoggia la misura ma rileva che non è chiaro se il diritto di soggiorno dei cittadini UE possa estinguersi (decadere) anche dopo un’assenza prolungata dal territorio elvetico (sei mesi). L’UDC considera incompatibile con l’ALC il fatto di allontanare cittadini dell’UE sulla sola base dei fatti di cui al capoverso 2.
Per quanto riguarda l’estinzione, il rifiuto o la revoca del diritto di soggiorno permanente (art. 61e), TI è favorevole a determinate condizioni. L’UDC trova scioccante che il diritto di soggiorno permanente si estingua solo dopo due anni d’assenza dal territorio del Paese e riterrebbe più appropriato un limite massimo di sei mesi, onde evitare abusi.
Per quanto riguarda l’obbligo di comunicare il rifiuto di definire la strategia di reintegrazione sul mercato del lavoro oppure il mancato rispetto della strategia definita (art. 97 cpv. 3 lett. dbis), la CdC ritiene che la più stretta collaborazione tra gli URC e le autorità migratorie possa ripercuotersi positivamente sulla protezione del sistema sociale svizzero e favorire un’immigrazione orientata al mercato del lavoro. TI indica che questo obbligo comporterà un carico di lavoro in più per le autorità migratorie. Secondo l’UDC, l’obbligo di comunicazione alle autorità competenti in materia di prestazioni complementari non deve essere adempiuto alla data della decisione esecutiva, bensì immediatamente dopo il termine dell’esame; inoltre indica che non possono essere versate prestazioni complementari alle persone autorizzate a soggiornare in Svizzera in ragione del proprio capitale (pensionati, redditieri). Secondo l’UCS, un migliore scambio di dati permette di garantire anche in futuro un’immigrazione orientata al mercato del lavoro, tuttavia può comportare un onere amministrativo considerevole. Travail.Suisse e altre cerchie interessate (in particolare Syna, transfair) sono favorevoli alla comunicazione d’informazioni da parte degli URC alle autorità migratorie e propongono che gli URC trasmettano alle autorità migratorie competenti i dati dei datori di lavoro svizzeri che assumono reiteratamente lavoratori stranieri sulla base di contratti di durata molto breve.