Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 155Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 4: Ricorso diretto senza annuncio a posteriori

Art. 34 Obbligo di ricorso in caso di aiuti comunicati prima che l’autorità di

sorveglianza abbia emanato un parere

Se l’erogatore non effettua l’annuncio o se concede l’aiuto in un momento precedente al parere dell’autorità di sorveglianza, quest’ultima è tenuta a interporre ricorso. Per quanto riguarda gli aiuti federali, il divieto d’esecuzione impedisce all’ente erogatore di agire in questo modo.

Se l’autorità viene a conoscenza di un aiuto non annunciato e non ancora concesso (in modo giuridicamente vincolante), può innanzitutto richiamare l’attenzione dell’ente erogatore sul suo obbligo d’annuncio e di comunicazione. Se quest’ultimo procede secondo l’articolo 24 AP-LSaS e comunica un aiuto che non è stato precedentemente oggetto di una procedura ordinaria, l’autorità di sorveglianza deve immediatamente interporre ricorso. Ciò significa che deve agire entro il termine di ricorso, e che può rinunciare al ricorso solo se entro questo termine giunge alla conclusione che la misura non solleva dubbi circa la sua liceità. Con il ricorso e il conseguente effetto sospensivo, l’autorità può impedire che l’aiuto sia concesso e versato, motivo per cui non è indicato avviare dapprima una procedura speciale. In questa costellazione non vi è un esame secondo la sezione 2 del capitolo 3 del presente avamprogetto.

Se l’aiuto non comunicato è un contratto di diritto pubblico o – in via eccezionale – un atto materiale, l’autorità non può di regola impugnarlo direttamente. Deve invece procedere secondo la procedura di decisione (cfr. art. 26 AP-LSaS) e, ove necessario, disporre misure cautelari. Non appena l’ente erogatore emana una decisione formale, l’autorità può impugnarla.

È anche possibile che l’erogatore annunci l’aiuto, ma lo conceda e lo comunichi subito dopo. Anche in questo caso l’autorità di sorveglianza deve interporre ricorso per impedire che l’aiuto non esaminato venga concesso in modo giuridicamente vincolante.

Art. 35 Ricorso in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione

La violazione dell’obbligo d’annuncio146 nei confronti di un’autorità federale, come l’autorità di sorveglianza, costituisce una notificazione difettosa. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 24 AP-LSaS è un obbligo di questo tipo. La conseguenza di un tale difetto è che per l’autorità federale la decisione ufficiale non passa in giudicato. Quest’ultima può quindi impugnare la decisione anche in un secondo momento, non appena ne viene a conoscenza147. Può farlo entro il periodo di ricorso di 30 giorni, che decorre dal momento in cui viene a conoscenza dell’aiuto concesso (cfr. art. 38 AP-LSaS). Questo articolo garantisce che l’autorità di sorveglianza mantenga la sua possibilità di interporre ricorso in aggiunta alla nuova disposizione sulla comunicazione a posteriori prevista dall’avamprogetto e che non venga scavalcata. Va tuttavia notato che, scaduto il periodo di ricorso, gli atti normativi passano in giudicato. La

146 Cfr. in particolare l’ordinanza dell’8 novembre 2006 concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico sull’apertura delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico, RS 173.110.47.

147 Cfr. la sentenza 1C_238/2021 del 27 aprile 2022, consid. 1.3.1; Yannick Fuchs/Markus Müller, Behördenbeschwerde als Mittel der Bundesaufsicht, ZBl 124/2023, pag. 459–480, 470.