Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 156Fedlex · Rapporto esplicativo
mancata comunicazione all’autorità di sorveglianza secondo l’articolo 24 LSaS non può impedire che acquistino efficacia giuridica. In questo caso, l’autorità di sorveglianza può intervenire solo secondo gli articoli 33 o 32 dell’avamprogetto.
Un ricorso è generalmente possibile se l’autorità di sorveglianza giunge rapidamente (durante il periodo di ricorso in atto) alla conclusione che l’aiuto è illecito, ad esempio perché ha già esaminato un caso simile e dispone già delle informazioni necessarie. Oppure se ha già emesso un parere negativo nell’ambito di un esame ordinario, ma la concessione dell’aiuto non le è stata comunicata. In questo caso non è più necessaria un annuncio a posteriori. Di regola, l’autorità di sorveglianza non dispone di sufficienti informazioni per effettuare una valutazione univoca e si affida quindi alla procedura di cui agli articoli 29 e 30 dell’avamprogetto. Pertanto, l’articolo 35 AP-LSaS sarà probabilmente applicato solo in casi eccezionali. Spetta all’autorità di sorveglianza scegliere la procedura più idonea.
Se l’aiuto non comunicato è un contratto di diritto pubblico o – a titolo eccezionale – un atto materiale, l’autorità non può impugnarlo direttamente, ma deve prima ottenere un atto impugnabile. Può procedere in conformità all’articolo 26 AP-LSaS. L’autorità di sorveglianza non può impugnare gli aiuti concessi dall’Assemblea federale o dal Consiglio federale, anche se non le sono stati comunicati (cfr. art. 37 cpv. 4 AP-LSaS e art. 189 cpv. 4 Cost.). Sia il Consiglio federale che l’Assemblea federale dovranno rinunciare a concedere aiuti in queste forme visto il divieto previsto, rispettivamente, dall’articolo 3 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dall’articolo 13 dell’Accordo sull’energia elettrica. In caso contrario, la Svizzera rischia di incorrere in una procedura di composizione delle controversie in merito alla compatibilità degli aiuti concessi in questa forma con i trattati internazionali in questione. Nella pratica, tuttavia, queste costellazioni sono difficilmente concepibili148.
Capitolo 5: Procedura di ricorso
Osservazione preliminare
L’aiuto non è vincolato a una forma specifica e può essere concesso sotto forma atto normativo, contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente, atto materiale. Per stabilire un nesso con l’ordinamento giuridico e con il diritto procedurale vigente, nel presente capitolo dell’avamprogetto sono stati utilizzati, ove possibile, i termini giuridici «decisione» o «atto normativo» al posto del concetto generico di «aiuto». Questa scelta è anche finalizzata a facilitare l’interazione con il diritto procedurale amministrativo applicabile.
Le disposizioni del capitolo 5 si applicano a tutti i rimedi giuridici cantonali (di prima e seconda istanza) riguardanti le norme sugli aiuti di Stato, anche se nel diritto cantonale non sono definiti come procedure di ricorso. Nelle procedure di ricorso che riguardano gli aiuti concessi da un ente federale, il presente capitolo si applica ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Quelli dinanzi al Tribunale federale sono disciplinati dalla LTF.
148 Cfr. tuttavia gli esempi nella nota 121.